SANCTI FRUCTUOSI BRACARENSIS EPISCOPI REGULA MONACHORUM.

"Regula Complutensis"

REGOLA PER I MONACI DI SAN FRUTTUOSO, VESCOVO DI BRAGA

"Regola Complutense"

Estratto da "Patrologia Latina Database" - Vol. 83 - Migne

Ed. Chadwyck-Healey 1996

Libera traduzione

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INCIPIUNT CAPITULA REGULAE S. FRUCTUOSI EPISCOPI.

INIZIANO I CAPITOLI DELLA REGOLA DI SAN FRUTTUOSO VESCOVO

1. De dilectione Dei et proximi.

2. De orationibus.

3. De praepositis, vel officio.

4. De habitu et veste monachorum.

5. De mensis.

6. De operatione.

7. De ferramentis, vel utensilibus. 8. De obedientia, et sessione monachi.

9. De hebdomadariis.

10. De hospitibus, peregrinis, vel infirmis.

11. De nitore et affectu monachi.

12. De cautela monachi.

13. De delictis.

14. De excommunicatis.

15. De clamosis et lascivis.

16. De mendace, fure, et percussore monacho.

17. De culpatis.

18. De jejuniis.

19. De cibis.

 20. De officio abbatis vel praepositi.

21. De conversis, qualiter debent suscipi.

22. De professione conversi.

23. De primi conversione.

 24. De senibus.

 25. De die Dominico.

Expliciunt capitula.

1 L’amore di Dio e del prossimo

2 Le orazioni

3 I priori e l'Ufficio divino  

4 I vestiti e l’abito dei monaci

5 Come stare a tavola 

6 Il lavoro fisico   

7 Gli strumenti e utensili 

8 L’obbedienza e la stabilità del monaco.

9 I monaci che svolgono i compiti settimanali

10 Gli ospiti, i viaggiatori ed i malati  

11 Lo splendore e lo stato d’animo del monaco

12 La cautela del monaco

13 I crimini

14 Gli scomunicati

15 I chiassosi ed gli arroganti

16 Il monaco bugiardo, ladro e violento

17 Il rimprovero

18 Il digiuno

19 Il cibo

20 I compiti dell'abate o del preposito

21 Come dovrebbe essere ricevuto un converso

22 La professione di un converso

23 Coloro che si sono convertiti per primi

24 Gli anziani

25 La Domenica

Fine dei capitoli

INCIPIT REGULA A. D. ET P. N. FRUCTUOSO EDITA IN PACE.  

 

CAPUT PRIMUM. De dilectione Dei et proximi.

Post dilectionem Dei, et proximi, quod est totius perfectionis vinculum, et summa virtutum, hoc de reliquo ex regulari traditione conservari in monasteriis definitum est. Primum incumbere orationi nocte ac die, et praefinitarum horarum observare mensuram; nec vacare ullatenus, aut torpere a spiritualibus quemquam operum exercitiis diuturnis temporibus.

INIZIA LA REGOLA STABILITA NELLA PACE DAL NOSTRO PADRE E SIGNORE FRUTTUOSO.

 CAPITOLO PRIMO. L’amore di Dio e del prossimo

Dopo l'amore di Dio e del prossimo, che è il vincolo di ogni perfezione e la più grande delle virtù, questo è stato stabilito di conservare di ciò che rimane della tradizione della Regola nei monasteri: in primo luogo di dedicarsi alla preghiera notte e giorno e di osservare la ripartizione prescritta delle ore; e poi che nessuno, per qualunque genere di occupazioni, rimanga inattivo o pigrio negli esercizi spirituali durante il giorno.

 

CAPUT II. De orationibus.

Primae horae observandae mensura sancita est, dicente Propheta: Mane astabo tibi, et videbo te, quia tu es Deus nolens iniquitatem (Psal. V). Et iterum: Ad te orabo, Domine, mane exaudies vocem meam (Ibid.). Secunda quoque inter primam et tertiam constituta quasi quidem limes ponitur; unde et a monachis necesse est ne otiosa ducatur. Ideo constitutum est ut trino psalmorum obsequio frequentetur, quae et primae consummet officium, et subsequenter tertiae incipiat scandere gradum. Ita quoque in reliquis institutum est hunc servandum esse ordinem horis, tertia, sexta, nona, duodecima videlicet, atque vespera, ut ante et post trinas has legitimas horas peculiares orationes prosequantur obsequia. Nocturno igitur tempore prima noctis hora sex orationibus celebranda est; ac deinde decem psalmorum concentu cum laude ac benedictionibus consummanda in Ecclesia est. Deinde valefacientes invicem, et reconciliationi ac satisfactioni alterutrum insistentes, laxant mutuo debita, et pietate prona, qui segregati a coetu fraterno ob negligentiam suam fuerant merentur indulgentiam. Cum demum pergentes ad cubilia, atque in unum cuncti coeuntes ob perfectionem pacis, et reorum absolutionem, cantatis tribus psalmis, juxta morem, cum laude, et benedictione, Symbolum Christianae fidei communi omnes recitent voce, ut fidem suam puram coram Domino ostendentes, si quod dubium non est fieri vel accidere, ut nocturno quisquam tempore evocetur a corpore, commendatam jam fidem suam, et expiatam ab omni scandalo conscientiam proferat ante Deum. Post deinde adeuntes cubilia summo cum silentio, et habitu tacito, gressuque quieto, nec ullus se vel ultra cubiti spatium jungens ad alterutrum, vel saltem alium respicere audens, pergat ad lectulum suum, ubi tacite orationi insistens, psalmosque recensens, ultimo orationem suam quinquagesimi psalmi recitationem atque orationem consummet; nec strepere, nec mutire ausus, aut excreare, cum gratia nocturni somni capiat silentium.

 

Capitolo 2. Le orazioni.

 Il metodo di celebrare la prima ora è sanzionato dalle parole del profeta, "Al mattino sto davanti a te e ti vedo, perché tu sei un Dio che non vuole l’iniquità" (Sal 5,4 Vulg.). E ancora:". A te indirizzerò la mia preghiera: o Signore, al mattino tu esaudirai la mia voce " (Sal 5,3 Vulg.). Inoltre la seconda ora è configurata come una sorta di percorso tra Prima e Terza, in modo che sia necessaria e non sia spesa in ozio dai monaci. Perciò è stato stabilito che deve essere celebrata con un triplice osservanza dei Salmi, completando così l’ufficio di Prima e successivamente iniziando a salire i gradini verso Terza. Allo stesso modo è stato determinato che lo stesso ordine deve essere osservato nel caso delle altre ore, Terza, Sesta, Nona, Duodecima e anche per i Vespri, in modo che, sia prima che dopo ciascuna di queste tre serie di ore regolari, preghiere personali possano continuare la disciplina delle ore. Durante le ore notturne, la prima ora della notte si celebri con sei orazioni e poi si termini nella chiesa cantando dieci salmi con le lodi e benedizioni. Poi, salutandosi a vicenda e dedicandosi alla riconciliazione ed alla soddisfazione reciproca, si offrano il perdono reciproco dei loro peccati e, con umile pietà, coloro che sono stati separati dalla società dei fratelli per lievi colpe si guadagnino il perdono. Poi infine, quando vanno a letto, tutti uniti insieme in segno di pace perfetta e di assoluzione dei colpevoli, (i fratelli) cantano tre Salmi, come al solito con la lode e la benedizione, e recitino insieme il Simbolo della fede cristiana; in modo che, dimostrando la purezza della loro fede davanti al Signore se, da una circostanza imprevista anche se non improbabile, chiunque dovesse essere chiamato ad abbandonare il suo corpo durante le ore notturne, sia in grado di offrire davanti a Dio una fede già provata ed una coscienza purificata da ogni scandalo. Poi, andando alle loro celle in profondo silenzio e con il volto composto e con passo tranquillo, facendo in modo che nessuno si avvicini ad un altro oltre lo spazio di un cubito o almeno che nessuno osi guardare l'altro, ognuno raggiunga il suo letto, dove, in silenziosa preghiera e nella meditazione dei Salmi, egli deve completare la sua preghiera con la recita del Salmo 50 ed una preghiera; senza fare rumore o borbottare o anche tossire in modo rumoroso, egli riceva con gratitudine la quiete del sonno notturno.

 

CAPUT III. De praepositis vel officio.

 Praepositus sane in medio consistens dormitorio, quoadusque cuncti quiescant, omnibus jam cubantibus circumeat silenter lecta singulorum, ne quis aut tarde se jactet, aut extra regulam occultis mussitationibus vacet; et ut plenius perscrutans gesta singulorum, et merita intelligat, quem quomodo veneretur atque suscipiat. Similiter et aut decanus alius, aut quisquam e fratribus bene probatus assistat in secessu communi, quousque quieti se tradant cuncti; ne aut fabulas inter se ventilent vanas, aut ridiculis studeant, aut quodlibet noxiale vitium consuescant. Quia institutum est regulariter nullum omnino monachum in secessu loqui debere, sed aut psalmos recensere, si plures sunt, aut certe aliquid meditari voce, si solus est. Ita ante mediam surgentes noctem duodenos per choros recitent psalmos, secundum consuetudinem, prius tamen quam surgant caeteri, a vigiliariis fratribus praepositus excitetur, et cum benedictione sua et signum moveatur, et cunctorum lectula ab eo priusquam consurgant strenue visitentur. Hoc quoque in omnibus nocturnis orationibus gerat, ut semper prior surgat praepositus, quam ad consurgendum reliqui moneantur, ut ipse videat quis quomodo jaceat, ne aliquam lasciviam per incuriam quietionis suae dormiens incurrat. Post pausantes paululum medium noctis persolvant officium, ubi quatuor responsoria sub ternorum psalmorum divisione concinantur. Sic post mediam noctem, si hiemis tempus est, sedentibus cunctis, unus medio residens releget librum, et ab abbate, vel a praeposito, disserente caeteris simplicioribus quod legitur patefiat. Quod quidem et aestate post vesperam conservetur, ut priusquam compleant liber legatur. Ita denique duodenis iterum cantatis psalmis adeant cubilia, paululumque quiescentes, gallicinio jam sonante, recitatis tribus psalmis, cum laude et benedictione sua matutinum celebrent sacrificium. Quo peracto, quia meditationi incumbendum est, mox ut ad locum consuetae meditationis pervenerint, ternos recitent psalmos, et orationem ex integro finientes, meditentur usque ad ortum solis. Sane in omnibus horarum singularum orationibus, nocturno ac diurno tempore, ad omnem psalmorum finem, gloria cantantes Deo prosternentur in terram, eo scilicet ordine, ut nemo prius seniore aut incurvetur, aut iterum surgat, sed omnes summa aequalitate consurgant, extensisque ad coelum palmis orando persistant, sicut et aequaliter merguntur. Sabbatorum vero et Dominicarum noctium curriculis, seno missarum super adjecto officio, senis etiam missis vigiliae cum senis responsoriis celebrentur, ut Resurrectionis dominicae solemnitas ampliori officiorum psalmodia magis honoretur, quod et praecipuarum festivitate missarum praecedente nocte competenter officiorum genere de qualibet solemnitate semper est celebrandum.

De officio monachi non prout voluerint evagentur, nisi consulto praeposito, sive decano: cum seniore ad hoc ipsum delegato, cum necessitas compellit, egrediantur. Abbas, vel praepositus, divinis semper officiis et vigiliis intersint, et prius ipsi agant quod alios docent.

 

CAPUT IV. De habitu et veste monachorum. Vestimenta non multa nec superflua sint; duabus tantum cucullis villata et simplici, et uno palliolo, ternisque tunicis, et staminiis duabus cujusque necessitatis querimonia sufficienda est. In ipsis quoque calceariis hoc utendum est, ut hieme pedules calceent, qui voluerint, a die Kalendarum Novembrium usque ad Kal. Maias; reliquis aestivis mensibus caligarum tantum solatiis muniendi sunt. Femoralium usus cuiquam est permittendus, maxime his qui ministerio implicantur altaris. Sed et hoc qui studere voluerit, reprehendendus non erit, cum hucusque nunc constet pleraque hunc usum monasteria etiam in his regionibus non habere.

Instrumentis competens adhibenda est disciplina, nec amplius quidquam ab aliquo requirendum, quam unum stragulum, calnabenque villatum, mappulam, et duabus lanatis pellibus arietum. Quidquid in veste, vel cultu est monachorum, non peculiariter apud unumquemque habendum, sed sub manu unius fratris spiritualis in una cella recondendum est; quique cum necessaria poposcerit, petenti cuiquam congrua statura mutatoria tribuat; nec quisquam e monachis suum asserens dicat: codex meus, tabulae meae, vel reliqua. Quod verbum si de ore ejus effugerit, poenitentiae subjacebit, ne velut propria quaelibet in monasterio habere videatur; sed sint illis, sicut scriptum est, omnia communia (Act. IV). Unde et studere iisdem custos debet, ut summam in his vestibus deligend s habeat solertiam, et cuique, ut dictum est, apta distribuat. Nec quisquam de hoc murmurare praesumat, cum sibi distributa aliorum conspicit indumenta vestiri. Subolae (o subulae. Ndt.) sane, acus, ac fila diversa pro consuendis, emendandis, sarciendisve vestibus, ipsi tribuenda sunt ab abbate; et cum necessitas poposcerit, lavandi atque emendandi habeat facultatem. Quidquid in vestimentis, calceamentis, vel lectariis monachorum vetustum fuerit, dum nova percipiunt, totum ab abbate pauperibus erogetur.

 

Capitolo 3 (2). I prepositi e l'Ufficio divino.

Il preposito rimanga al centro del dormitorio finché tutti non saranno coricati, e quando tutti saranno a letto, passi silenziosamente accanto al letto di ciascuno, in modo che nessuno ritardi a sdraiarsi o si dedichi a sussurri segreti contro la Regola; e così, osservando le azioni ed i meriti di ciascuno più da vicino, (il preposito) imparerà come meglio onorarli ed accoglierli. Allo stesso modo, un decano o uno dei fratelli ben affidabile lo assisterà mentre tutti si ritirano, finché non saranno tutti nel silenzio, per timore che non si raccontino storielle inutili, o che si dedichino a cose ridicole o che si abituino a qualsiasi vizio dannoso. Perché è stato stabilito dalla Regola che nessun monaco parlerà nel dormitorio ma, se sono parecchi, reciteranno i Salmi o, se uno è solo, mediterà ad alta voce. Allo stesso modo, alzandosi prima di mezzanotte, cantino dodici Salmi all'unisono, secondo l'usanza. Prima che gli altri si alzino, tuttavia, il preposito deve essere chiamato dai fratelli che sono di guardia, in modo che il segnale sia dato con la sua benedizione e che egli possa diligentemente visitare il letto di ciascuno prima che gli altri si alzino. Questo è quello che il preposito deve fare durante tutte le preghiere notturne; si alzi sempre prima che gli altri si alzino ed esorti gli ultimi ad alzarsi, in modo che possa vedere lui stesso come ognuno sta a letto, e non succeda che, a causa di mancanza di supervisione mentre dorme, qualcuno si abbandoni a qualche sregolatezza. Dopo un breve periodo di riposo, osservino l'ufficio di mezzanotte in cui vengono recitati quattro responsori dopo ogni gruppo di tre salmi. Poi, dopo la mezzanotte in inverno, tutti si siederanno ed uno si siederà nel mezzo e leggerà un libro; e ciò che viene letto deve essere spiegato dall'abate o dal preposito a coloro che lo capiscono meno bene. La stessa pratica si osserverà in estate dopo i Vespri, in modo che un libro sia letto prima di Compieta. Poi, dopo aver cantato altri dodici Salmi, andranno al dormitorio e riposeranno un po'. Quando si sentirà il canto del gallo, dopo la recita di tre Salmi con la lode e la benedizione, celebreranno la messa mattutina. Completato ciò, poiché devono dedicarsi alla meditazione, non appena giunti al consueto luogo di meditazione, recitino tre Salmi ed una preghiera e, quando la preghiera sarà così completata, meditino fino all'alba. Ad ogni preghiera, in ogni ora di notte e di giorno, alla fine di tutti i Salmi cantino "Gloria a Dio" e si prostrino a terra, osservando l'usanza che nessuno si inchinerà o si alzerà prima del superiore. Tutti dovranno alzarsi con uniformità e continueranno a pregare con le mani alzate al cielo nello stesso unanime modo con cui si erano genuflessi.

Durante l'osservanza delle notti del sabato e della domenica, aggiungendo un sesto ufficio ai sei gruppi di Salmi, le vigilie saranno celebrate con sei gruppi di Salmi con sei responsori, affinché la solennità della risurrezione del Signore possa essere onorata con un più ampio canto di Salmi durante l'ufficio; la notte che precede ogni festività si celebri sempre l'ufficio in modo appropriato con la liturgia speciale per ogni solennità.

I monaci non escano dall'ufficio come vogliono, se non col consulto del preposito o del decano: se la necessità li costringe, escano insieme ad un anziano a ciò delegato. L'abate o il preposito siano sempre presenti agli uffici ed alle vigilie e facciano loro stessi per primi ciò che insegnano agli altri.

 

Capitolo 4 (11). I vestiti e l’abito dei monaci.

L'abbigliamento non deve essere né abbondante né più del necessario; i bisogni assoluti di ogni monaco possono essere soddisfatti con due cocolle, una ispida ed una liscia, un mantello, tre tuniche e due camicie di lana. Quanto alle scarpe, l'usanza da seguire è che chi lo desidera può indossare scarpe in inverno dal 1° di novembre al 1° di maggio; ma, nei mesi estivi, si proteggano solo con sandali. L'uso di pantaloni è permesso a chiunque, specialmente a coloro che svolgono servizi all'altare. Chi non desidera osservare questa usanza non deve essere rimproverato poiché ci sono molti monasteri anche in questa zona che non hanno ancora adottato questa abitudine.

Una disciplina adeguata deve essere mantenuta per quanto riguarda il corredo (del letto), e nessuno deve richiedere più di una coperta, una spessa coperta di lana, una stuoia e due pelli di ariete col pelo. Tutto ciò che i monaci posseggono in abbigliamento od ornamento non deve essere tenuto da qualcuno perché gli appartiene, ma deve essere conservato in una cella sotto la custodia di un fratello spirituale che, quando qualcuno gli chiederà un articolo necessario, gli consegnerà un capo di ricambio adatto a lui; nessun monaco si permetta di rivendicare qualcosa come suo, dicendo: "Il mio libro, la mia tavoletta", ecc. Se una tale parola sfuggirà alla sua bocca, sarà soggetto a penitenza, affinché nulla nel monastero sia considerato un bene privato, ma tutti i beni siano comuni a tutti, come sta scritto (Cfr. At 4,32). Quindi, questo stesso custode deve prestare la massima attenzione nella scelta degli indumenti e nella distribuzione di quelli adatti, come è stato detto. Nessuno si dovrà lamentare quando vedrà un altro rivestito degli indumenti assegnati un tempo a lui. Le lesine, gli aghi ed i vari fili per cucire, rammendare o rattoppare gli indumenti devono essere distribuiti dall'abate. I monaci dovranno avere l'opportunità di lavare e riparare gli indumenti quando necessario. Quando verranno forniti nuovi indumenti, tutti i vecchi vestiti, le scarpe ed i copriletti devono essere distribuiti ai poveri dall'abate.

 

CAPUT V. De mensis.

Cum nora nona ad vescendum convenitur, dicto psalmo, residentibus aliis, unus legat in medio. In cibo sit strepitus nullus, nemo comedens loquatur. Si quid deest in mensa, is qui praeest signo dato vel nutibus silenter petat, et indicet ministranti quid inferri, vel quid auferri, sit a mensa necesse. Priusquam ad mensam conveniant, praecedat oratio. Postquam a mensa surrexerint, sequatur oratio; nec ante quisquam alicubi praesumat progredi, quam coram altario Christo gratiarum resolverit actiones. Carnem cuiquam nec gustandi, nec sumendi, est concessa licentia; non quod creaturam Dei judicemus indignam, sed quod carnis abstinentia utilis et apta monachis aestimetur. Servato tamen moderamine pietatis erga aegrotorum necessitudines vel longe proficiscentium qualitates, ut et volatilium esibus infirmi sustententur, et longinquo itineri destinati. Si aut a principe, vel episcopo sperantur, pro benedictione et obedientia degustare non metuant, servantes apud se de reliquo continentiam consuetam. Quod si quis monachus violaverit, et contra sanctionem regulae usumque veternum vesci carnibus praesumpserit, sex mensium spatio retrusioni et poenitentiae subjacebit. Vivant enim solis oleribus, et leguminibus, raroque pisciculis fluvialibus, vel marinis; et hoc ipsum quoties se opportunitas fratrum, vel festivitas solemnitatis dederit alicujus, servata in his et similibus causis discretione majoris. Per dies singulos vini potionibus sustententur, juxta providentiam tamen abbatis, vel praepositi, haec ipsa potionis parcimonia temperetur; ita duntaxat, ut inter quatuor fratres sextarius dividatur. Sabbato vero vel Dominicis diebus ad vesperum una potio adjiciatur. Quilibet ex monachis jejunium solvere non praesumat, nec priusquam in commune reficiant cum caeteris, vel postquam refecerint, quidquam quod ad potandum vel edendum pertinet gustare vel contingere audeat, vel occulte quodlibet peculiariter recondere, vel habere praesumat. In praecipuis solemnitatibus tria pulmenta et totidem potiones fratribus praebeantur.

 

 CAPUT VI. De operatione.

In operando haec ratio observetur. Verno, vel aestate, dicta prima, commoneantur decani a praeposito suo quale opus debeant exercere, atque illi reliquos admoneant fratres; tum demum, dato signo, sumptis ferramentis, congregentur in unum, factaque oratione, pergent recitantes ad opus, usque ad horam diei tertiam. Revertentes ad ecclesiam, tertia celebrata, residentes locis suis studeant lectioni, sive orationi. Verum si opus tale est quod non intermittatur, in opere ipso tertia dicatur, et sic recitando revertantur ad cellam, et consummata oratione, ablutisque manibus, confestim ad ecclesiam convenient. Et si reficiendum ad sextam est, peracto officio sextae, ab oratione pergant ad mensas, refectique congrue iterum facta oratione quiescant, et fiat silentium usque ad horam nonam. Deinde celebrata nona, si necesse est, revertantur ad opus, quousque ad duodecimae officium dictum conveniant; sin autem residentes taciti per cellulas suas, hi quorum jam aetas perfecta est et conscientia pura meditentur eloquia Domini, vel opus quodlibet intra cellulam injunctum exercentes, nusquam prorsus, excepta causa necessitatis, audeant progredi, nisi fuerint a seniore praecepti. Juniores vero coram suis residentes decanis, lectioni, vel recitationi, vacent; nec se, inconsulto seniore, junior a sua se auferat secessione, aut ad alterius decani locum audeat pergere; sed tam in cessione quam etiam in operatione, semper decania a decania segregata consistat. Juniores quique suos jugiter decanus ille commoneat, ne in aliquam negligentiam decidant, sed viros spirituales et sanctos illis semper in exemplo proferat, ut illorum contemplatione assidue ad meliora proficiant.

Autumni vero vel hiemis tempore, usque ad tertiam legant, usque ad nonam operentur, si tamen est quodlibet opus quod fiat. Post nonam iterum usque ad duodecimam legant; a duodecima meditentur usque ad vesperam. Ad opera cum egressuri sunt, orationem facturi invicem conveniant; qua expleta, incipiat praepositus psalmum, et sic recitantes pergant ad operationem. Cum operantur, non inter se fabulas vel cachinnos conserant, sive luxurientur, sed operantes intra se recitent taciti. Illi vero qui pausant, aut psallant aliquid, aut recitent pariter, aut certe sileant. Peculiare opus institutum est, ut nullus exerceat monachus, quasi sibi proprie vindicandum, aut cuilibet, cum voluerit, sua praesumptione distribuendum. Nec quodlibet opus sine praeceptione et cohibentia senioris suscipiendum, inchoandum, sive faciendum est, sed in omni re quidquid abbas vel praepositus praeceperit, hoc agendum.

 

Capitolo 5 (3). Come stare a tavola.

Quando i monaci si radunano per il loro pasto all'ora nona, dopo aver recitato un salmo, uno di loro leggerà stando nel centro della sala, mentre gli altri staranno seduti. Non si udrà nessun rumore durante il pasto e nessuno dovrà parlare mentre mangia. Se manca qualcosa al tavolo, colui che presiede lo chieda silenziosamente, con un segno o un cenno del capo ed indichi al servitore che cosa servire in tavola o che cosa portare via dalla tavola. Una preghiera precederà la loro venuta alla mensa. Una preghiera seguirà la loro uscita dalla mensa e nessuno presuma di andare da nessuna parte finché non avrà reso grazie a Cristo davanti all'altare. A nessuno è permesso mangiare od assaggiare della carne, non perché la consideriamo creatura indegna di Dio, ma perché l'astinenza dalla carne è ritenuta utile e appropriata per i monaci. Le necessità dei malati e le richieste di coloro che intraprendono un lungo viaggio sono tali che i malati ed i viaggiatori possano mangiare carne di volatili, purché osservino la moderazione che si addice alla devozione. Se sono intrattenuti da un principe o da un vescovo, a causa di una benedizione e di un'obbedienza, non temano di mangiare carne, osservando sempre la loro consueta continenza il resto del tempo. Se qualche monaco viola questo ordine e presume di mangiare carne contro la sanzione della Regola e contro l'antica usanza, sarà soggetto alla reclusione nella sua cella ed alla penitenza per sei mesi. I monaci vivano solo con verdure e legumi, e raramente con pesce di fiume o di mare; e ciò solo quando l'ospitalità mostrata agli ospiti o la festività di qualche santo giorno lo rende possibile, seguendo sempre in questi e simili casi la discrezione indicata dal superiore. Ogni giorno siano sostenuti da una porzione di vino, ma questo uso parsimonioso della bevanda sia controllato dalla prudenza dell'abate o del preposito - in modo tale che mezzo litro di vino (un "sestiario" in latino) sia diviso tra quattro fratelli. Il sabato e la domenica ai vespri, si aggiunga una porzione. Nessuno dei monaci pretenda di rompere il digiuno, né di assaggiare o toccare qualcosa da mangiare o da bere prima di mangiare insieme agli altri o dopo aver mangiato, né di nascondere o possedere segretamente qualcosa di suo. In speciali occasioni solenni, siano offerti ai fratelli tre pasti completi di cibo e bevande.

 

Capitolo 6 (4). Il lavoro fisico.

I seguenti metodi devono essere osservati per il lavoro. In primavera o in estate, dopo aver recitato l'ora prima, i decani siano informati dal preposito su quale lavoro debbano operare e ne informino il resto dei fratelli. Poi, quando viene dato il segnale, devono prendere i loro strumenti, riunirsi a dire una preghiera ed andare avanti a lavorare recitando [dei Salmi] fino alla terza ora del giorno. Quindi, tornando alla chiesa, dopo aver celebrato terza, seggano al loro posto e prestino attenzione alla lettura o alla preghiera. Ma se il lavoro è tale da non poter essere interrotto, allora terza può essere recitata durante il lavoro e così, recitando (i Salmi), tornino alle loro celle e si riuniscano immediatamente in chiesa dopo aver pregato e lavato le mani. E se devono mangiare all'ora sesta, dopo l'ufficio di sesta, passino dalla preghiera alla mensa. Quando sufficientemente ristorati, preghino di nuovo, riposino e stiano in silenzio fino alla nona ora. Quindi, dopo aver recitato Nona, tornino al lavoro se necessario fino a quando non si riuniranno nell'ufficio di Dodicesima; oppure, coloro la cui età è ormai avanzata stiano seduti in silenzio nelle loro celle e con coscienza pura meditino silenziosamente sulle parole di Dio o svolgano qualche compito assegnato all'interno delle loro celle, senza mai andare fuori, tranne che in caso di necessità e solo se comandati dal loro anziano. I monaci più giovani, stando seduti accanto ai loro decani, attendano alla lettura o alla recitazione; nessun monaco giovane lasci il suo posto senza il consenso di un anziano, né vada nella zona appartenente ad un altro decano, ma, sia nell'assemblea che nel lavoro, ciascuna decania sia separata da un'altra. Ogni decano deve costantemente avvertire i giovani sotto la sua responsabilità di non cadere in qualche negligenza e presenti loro sempre come esempi degli uomini spirituali e dei santi, in modo che, contemplando tali figure, possano continuamente migliorare.

 In autunno e in inverno leggano fino a Terza e lavorino fino a Nona, se c'è lavoro da fare. Dopo Nona di nuovo leggano fino a Dodicesima, e poi meditino da Dodicesima fino al Vespro. Quando escono per il lavoro si radunino per pregare e, terminata questa, il preposito inizierà un Salmo e così, recitandolo, andranno al loro lavoro. Mentre lavorano, non si scambino storielle o buffonerie e non si diano alla mollezza, ma mentre lavorano, recitino (i Salmi) dentro di sé silenziosamente. Durante il riposo ripetano un Salmo o lo recitino insieme, oppure tacciano. È stato stabilito un modo di lavorare particolare, affinché nessun monaco lavori come se producesse qualcosa per se stesso e nessuno presuma di poterlo distribuire a chi vorrà. Né qualsiasi lavoro deve essere intrapreso, iniziato o completato senza l'ordine ed il consenso di un superiore ma, in ogni cosa, si dovrà eseguire ciò che ha ordinalo l'abate o il preposito.

 

CAPUT VII. De ferramentis et utensilibus.

 Ferramenta vel utensilia quaelibet artificum sub uno recondenda sunt conclavi, et custodia unius fratris industrii et providi; quique segregatim illa idoneo collocans loco, prout res expetit, poscentibus ad operandum fratribus tribuet; atque ad vesperum suis ea colligens locis, curam habebit, ne quid de his aut pereat, aut per negligentiam aeruginet, vel qualibet occasione vilescat.

 

CAPUT VIII. De obedientia et sessione monachi.

 Cum vacant ab operatione fratres, nullus se e proprio citra permissionem decani vel praepositi sui movere audeat loco, neque conserere fabulas, deambulationesque peragere inquietas et otiosas; sed residens, operi manuum, sive lectioni, intentus, aut in orationis contemplatione defixus, signo universali monitus surgat concitus, communi oratione aut operatione detinendus, alias neque respicere, neque appellare alium, citra permissionem sui senioris, est quisquam e fratribus permittendus. In habitu quoque et gressu monachi ita definitum est, ut nulla diversitas esset, sed omnia cultu vestimentorum, non vario, sed uno et sincero manerent, ingressu nullos strepitus, neque saltus amplos tensis passibus facerent, nec alibi, dum pergunt aspicerent, nisi ante vestigia sua, cum loquuntur, ut lenta et silens vox esset, juramento et mendacio carens, nec fraudem studens, neque multiloquium diligens; murmurationem omnino, et contradictionem, et rancorem nesciens, vituperare, et judicare indemnem alium pertimescens. Obedientia praeceptum est regulae, ut impossibilibus quoque rebus opere atque affectu ostentetur, et teneatur usque ad mortem videlicet, sicut et Christus factus est Patri obediens usque ad mortem (Philipp. II). Simili quoque studio et patientiae virtus est observanda, ut nusquam nec odio violetur, nec injuria, nec contumeliis omittatur, sed in sustentatione et tolerantia roboretur. Ruditas denique et parcimonia ciborum et lectulorum duritia amplectatur. Peculiaritas aut in utensilibus, aut in vestimentis, aut in quibuslibet rebus, vilissimis saltem et abjectis, omni modo vitetur. Quia abominatio monachis est et infamia quidquam possidere superfluum, aut reservare proprium, vel occultum, quod non longe ab Ananiae et Saphirae exemplo segregatur. Munus denique quodlibet, sive epistolas, nemo monachus accipiat, neque uspiam sine benedictione sui senioris progrediatur, nec cum laico loquatur, nec cum monacho non jussus stet, sive fabuletur, vel alium aliquem proximum videat, vel extraneum, regulari sententia praefixum est. Nec jejunium solvat quilibet ex monachis, nec priusquam in commune reficient caeteri, vel postquam refecerint cum aliis, quidquam quod ad edendum vel potandum pertinet degustare praesumat, consuetudine jussum est diuturna.

 

Capitolo 7 (5). Gli strumenti e gli utensili.

Tutti gli strumenti e gli utensili degli artigiani devono essere tenuti in un'unica stanza sotto la responsabilità di un fratello industrioso e previdente che metterà ogni strumento al suo posto all'occorrenza e lo distribuirà ai fratelli quando ne avranno bisogno per lavoro; ai Vespri rimetterà ciascuno al proprio posto e si assicurerà che nessuno di loro sia andato perso, o sia lasciato arrugginire per negligenza, o sia rovinato per qualsiasi altro motivo.

 

Capitolo 8 (6). L’obbedienza e la stabilità del monaco.

Quando i fratelli sono liberi dal lavoro, nessuno osi lasciare il suo posto senza il permesso del suo decano o preposito, né si metta a chiacchierare, né vada in giro in modo inquieto ed ozioso; ma ogni monaco rimanga al suo posto intento al lavoro manuale o alla lettura, oppure stia assorto nella contemplazione della preghiera fino a quando non si alzerà, avvertito dal segnale comune, per partecipare alla preghiera o al lavoro comune. Nessuno dei fratelli si permetta di rivolgersi ad un altro o di chiamarlo senza il permesso del suo superiore. Riguardo al vestire ed al modo di camminare di un monaco, è stabilito che non ci debba essere nessuna diversità, ma il modo di indossare i vestiti sia uniforme, semplice e ordinario. Nel camminare, non facciano rumore né lunghi passi con un'andatura protesa. Mentre camminano, non guardino da nessuna parte se non davanti ai propri passi; mentre parlano usino una voce bassa e tranquilla senza proferire giuramenti o menzogne, non cercando l'inganno né amando le parole eccessive, e quindi queste parole siano del tutto prive di mormorazione, di alterchi e rancore, temendo di biasimare o di giudicare un innocente. L'obbedienza è un precetto della regola e deve essere mostrata negli atti e nei sentimenti, anche nelle cose impossibili, e deve persistere fino alla morte, proprio come Cristo fu obbediente al Padre fino alla morte (Cfr. Fil 2,8). Con un simile zelo bisogna osservare la virtù della pazienza, che non deve mai essere violata dall'odio, né trascurata da ingiurie o azioni disonorevoli, ma rafforzata dalla sopportazione e dalla tolleranza. La povertà sia accolta con la scarsità di cibo e con la durezza dei letti. Si eviti completamente di avere qualcosa di proprio in utensili o in vestiti o in qualsiasi altra cosa, anche la più bassa e la più abietta. Perché è un abominio ed una disgrazia per i monaci possedere qualcosa di non necessario, riservarsi qualcosa di proprio, o nascondere qualsiasi cosa, poiché ciò non li distingue molto dall'esempio di Anania e Saffira (Cfr. At 5,1-10). Nella regola è stabilito che nessun monaco accetti regali o lettere; né vada da nessuna parte senza il permesso del suo superiore; né parli con un laico, né si intrattenga e parli con un altro monaco senza il permesso; né si incontri con un vicino o un estraneo. Ed anche nessun monaco infranga il digiuno, né pretenda di assaggiare insieme ad altri del cibo o delle bevande, né prima né dopo che tutti abbiano mangiato insieme - ciò che è comandato da una consuetudine di lunga data.

 

CAPUT IX. De hebdomadariis.

 Hebdomadarii per singulas sibi succedant hebdomadas, orationem cum benedictione in ecclesia percipientes abbatis. Et quando exeunt ita die Sabbati explicata vespera, congregatis in unum ac residentibus fratribus et meditantibus, manibus propriis aqua calida singulorum abluant pedes, aliis lavantibus, et aliis extergentibus linteo, sicque prostrati coram abbate in conventu eodem veniam simul et benedictionem ab omnibus generaliter petant. Sicque oratione commendati abbatis pergant ad ministeria fratribus exhibenda, plenissimam pro labore suo tempore matutino benedictionem in ecclesia perceptuli

 

CAPUT X. De hospitibus, peregrinis et infirmis.

 Hospitibus, vel peregrinis fratribus, cum summa reverentia charitatis et ministrationis obsequia sunt praebenda, et ad vesperum lavandi pedes; et si ex itinere sunt confecti, oleo perungendi sunt. Lectaria, lucerna, et stramina mollia exhibenda, ac proficiscentibus juxta posse coenobii viaticum imponendum. Aegroti omni miseratione et compassione fovendi sunt, eorumque languores congruo relevandi sunt ministerio. Tales tamen sunt eis ministri delegandi, qui et pulmenta strenue praeparent, et devoto eis ministerio obsecundent; et de his, quae illis residua sunt, neque fraudem faciant, neque occulte comestione se illicita polluant.

 

Capitolo 9 (7). I monaci che svolgono i compiti settimanali.

I monaci scelti per i compiti settimanali si succedano nelle singole settimane, ricevendo la preghiera e la benedizione dell'abate nella chiesa. Il sabato, quando escono (dal loro ufficio), terminati i Vespri e mentre tutti i fratelli sono riuniti e sono seduti in meditazione, con le loro stesse mani lavino i piedi di ogni fratello con acqua calda, alcuni lavino ed altri asciughino con un asciugamano. E così, prostrati davanti all'abate nella stessa assemblea, chiedano il perdono generale e la benedizione da tutti. A questo punto, assunto l'incarico con la preghiera dell'abate, si affrettino ad eseguire i loro servizi per i fratelli ed il mattino dopo, in chiesa, ricevano la benedizione più completa in vista del loro lavoro.

 

Capitolo 10 (9). Gli ospiti, i viaggiatori ed i malati.

Con la più grande devozione di amore e di servizio occorre prestare le attenzioni ai fratelli che sono ospiti o viaggiatori e la sera si lavino i loro piedi; se sono stanchi di un viaggio, siano unti con olio. Si forniscano loro letti, lampade e materassi morbidi e, quando se ne vanno, si riforniscano del necessario, a seconda dei mezzi del monastero. I malati devono essere nutriti con ogni cura e compassione, e le loro malattie devono essere alleviate da congrue attenzioni. Siano forniti loro assistenti adatti per preparare attentamente il cibo e aiutarli con amorevole preoccupazione; non si commetta nessun inganno su ciò che avanza loro e non ci si macchi mangiando di nascosto ciò che è proibito.

 

CAPUT XI. De nitore et affectu monachi.

 Nullus alterius manum teneat, aut ad punctum temporis uspiam sine benedictione secedat. Nitor et pulchritudo vestium, cultusque, atque ambitio rerum temporalium, ab omni penitus monacho debet exsulare. Vana gloria, superbia, contemptusque turgidus, et effrenatae locutionis usus abdicetur ab omnibus. Pius enim, et oblectabilis, humilis atque modestus, esse debet affectus monachi; quin et omni spurcitia careat, et audientis vel videntis animus ad amorem et timorem divinitatis accendat, ut illud possit implere, quod Dominus dixit: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera, et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis est (Matth. V).

 

CAPUT XII. De cautela monachi.

 Cautela, et moderatio, et pudicitia, fides et sinceritas, ornant habitum monachi. Duplex enim nullo modo esse debet famulus Christi; sed veridicus, et simplex, et humilis supercilio, fastus carens effigie. Coram seniore suo prior nullus ambulet, neque non jussus sedeat, vel loquatur, sed honorem fratri seniori et reverentiam, ut condecet, competenter exhibeat.

 

 

Capitolo 11 (8). Lo splendore e lo stato d’animo del monaco.

Nessuno prenda la mano di un altro o si allontani in qualsiasi momento senza una benedizione. Lo splendore e la bellezza dei vestiti, l'eleganza e l'esposizione delle cose temporali devono essere completamente evitate da ogni monaco. La vanagloria, l'orgoglio, il disprezzo borioso e l'uso di un linguaggio sregolato siano evitati da tutti. E ciò perché l'atteggiamento di un monaco deve essere pio, gradevole, umile e modesto; deve essere libero da ogni impurità e deve ispirare l'amore ed il timore di Dio in tutti coloro che lo vedono o lo ascoltano, affinché possa essere adempiuto ciò che il Signore ha detto: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli" (Mt 5,16).

 

Capitolo 12 (10). La cautela del monaco

Cautela, moderazione, pudore, fede e sincerità adornano l'abito di un monaco. Il servitore di Cristo non deve mai essere falso, ma sincero, semplice ed umile di volto, senza alcuna apparenza di ostentazione. Nessuno cammini stando davanti mentre è con il suo anziano, né si metta a sedere o parli senza un ordine; ma piuttosto mostri onore e riverenza al fratello anziano, come si conviene.

 

CAPUT XIII. De delictis.

Omnes actus, sive occasionum necessitudines, suo semper necesse est ut monachus referat Patri, et ex illius cognoscat discretione, vel judicio, quid attendat. Cogitationes, revelationes, illusiones, et negligentias proprias seniori nullus obcelet, verecundia vel injuria faciente, vel contumacia perurgente. Sed semper hujusmodi vitia cum lacrymis, et compunctione cordis, atque humilitate verissima abbati, praeposito, sive probatis senioribus, revelanda sunt, et consolatione, oratione, castigatione, sive etiam exercitatione idonei operis castiganda.

 

CAPUT XIV. De excommunicatis.

Cum excommunicatur, vel arguitur quisquam pro negligentia sua, exercebit humilitatem, quousque percipiat orationem; nec se audebit inter alios commiscere, vel cuiquam occulte conjungere; sed omnibus ad rationum studia convenientibus, ille prostratus humo, cingulo simul opertorioque abjecto poscet veniam negligentiae suae. Hoc etiam is ab officio regredientibus exhibebit. Similiter quoque et refectionis tempore coram refectorio astabit vultu deposito et habitu, quousque fratrum compassione solatus veniam percipiat, quam deposcit. Cum excommunicato nullus loquatur, neque qualibet eum compassione vel miseratione refoveat, neque ad contradictionem vel superbiam confortare praesumat. Quaelibet causa in conventu communi fratrum est ventilanda, et juste ac subtiliter perscrutandum, ne fortasse dolositate et malitia senioris innocens junior opprimatur. Abbati vel praeposito juxta personarum acceptionem non liceat judicare, neque aliquem fraudulenter vel injuste damnare; sed, ut dictum est, spiritalium et veridicorum fratrum hujuscemodi rebus est retinenda sententia, qui sibi Dei judicium ponentes prae oculis, non permittant pessime opprimere animam innocentis.

 

 

Capitolo 13 (12) I crimini.

Un monaco deve sempre riferire al suo superiore (letteralmente "al suo Padre") tutte le sue azioni e tutte le necessità occasionali ed impari ciò da cui deve guardarsi dal suo discernimento e dal suo giudizio. Nessuno nasconda i suoi pensieri, le sue visioni, i suoi sogni e le sue negligenze al superiore, né per vergogna, né per trascuratezza, né guidato dall'ostinazione. I vizi di questo genere devono essere sempre rivelati all'abate, al preposito o agli anziani ben sperimentati, con lacrime e sincera compunzione del cuore e con la massima umiltà, e devono essere corretti con consolazioni, preghiere, punizioni, o anche l'imposizione di una idonea attività.

 

Capitolo 14 (13). Gli scomunicati.

Quando qualcuno viene scomunicato o ripreso a causa della sua negligenza, dovrà mostrare umiltà fino a quando riceverà la riconciliazione; né oserà mescolarsi con gli altri o incontrare segretamente qualcuno; ma quando tutti si saranno riuniti per ascoltare il caso, si prostrerà a terra, getterà via la sua cintura ed il mantello e chiederà perdono per i suoi difetti. Farà lo stesso quando usciranno dall'ufficio divino. Allo stesso modo, anche al momento del pasto, egli starà vicino alla porta del refettorio con un aspetto ed un volto abbattuti finché, consolato dalla compassione dei fratelli, riceverà il perdono richiesto. Nessuno parlerà con lo scomunicato e non lo consolerà con alcun tipo di compassione o pietà; e nessuno presumerà di confortarlo suscitando in lui lo spirito di contraddizione e di orgoglio. Ogni caso deve essere ascoltato nell'assemblea comune dei fratelli e deve essere valutato giustamente e rigorosamente, affinché non avvenga che un fratello minore innocente sia oppresso dalla calunnia e dalla malizia di un anziano. Un abate o un preposito non possono giudicare facendo accezione di persone, né possono condannare in modo fraudolento o ingiusto; ma, come è stato detto, l'opinione dei fratelli spirituali e sinceri deve essere tenuta in considerazione in questioni di questo tipo poiché costoro, ponendosi il giudizio di Dio davanti ai loro occhi, non permetteranno che l'anima di un uomo innocente venga oppressa ingiustamente.

 

CAPUT XV. De clamosis et lascivis.

Clamosum in locutione monachum, aut iracundum, ridiculosum, subsannatorem, sive detractorem, esse non decet. Qui hujusmodi est, et saepe castigatus non fuerit emendatus, flagellis verberibusque curandus est, et acriter emendandus, crebraque curiositate et industria a vitio reducendus. Lascivus, petulans et superbus, saepius suspendatur a cibo, et biduanis sive triduanis maceretur inediis, operisque adjectione conficiatur; sermone et colloquio castigetur. Si ista perpessus saepe, minime fuerit correctus, plagis emendetur instantius, reclusionisque divinae (altri monoscritti hanno "diutine". Ndt.) coarctetur angustiis, brevissime panis et aquae esu sustentandus, donec se spondeat a vitio recessurum. Inobedientem, murmuratorem, contradictorem, sive furtivis comestionibus atque bibitionibus vacantem, suprascripta coercebit sententia, et in omnibus monachorum excessionibus congrua animadversio adhibenda est secundum abbatis et seniorum judicium, conveniens negligentiae, aetati, sive personae; eritque summa discretione providendum, ne gravia pro levibus inferantur, aut e contrario pro maximis levis et parva ultio erogetur. Mensura namque et pondere aequo, justitiaque pia, et miseratione, continuo Pater vel praepositus debet excellere, ut sic vulnus curet aegroti, quatenus salutem, et non debilitatem inferat membri, quia sicut subditorum vitia per praepositos, ita et praepositorum negligentias per semetipsum Deus judicabit.

 

 CAPUT XVI. De menduce, fure, et percussore monacho.

Mendacem, furem, percussorem quoque et perjurum, quod Dei servum non decet, corripi primum a senioribus verbis oportet, ut recedat a vitio. Post haec si nec sic se emendare distulerit, tertio coram fratribus convenietur, ut desistat tantisper errare. Si nec sic se emendaverit, flagelletur acerrime, et trium mensium spatio excommunicationis vindictata suscipiens, sub poenitentiae districtione solus recludatur in cella; de vespere in vesperi ex hordeacei panis sex unciis, et aquae mensura parvula sustentandus. Ebriosus quis si repertus in coenobio fuerit, superiori sententiae subjacebit; sive is qui citra permissum abbatis, sive praepositi, alicubi litteras destinaverit, vel ab alio destinatas acceperit. Monachus parvulorum aut adolescentium consectator, vel qui osculo, vel qualibet occasione turpi deprehensus fuerit inhiare, comprobata patenter per accusatores verissimos, sive testes, causa, publice verberetur; coronam capitis, quam gestat, amittat, decalvatusque turpiter opprobrio pateat; omniumque sputamentis oblitus in facie, probraque aeque suscipiat; vinculisque arctatus ferreis, carcerali sex mensibus angustia maceretur; et triduana per hebdomadas singulas refectione panis exigui hordeacei vespertino tempore sublevetur. Post deinde expletis his mensibus, aliis sex mensibus succedentibus sub senioris spiritalis custodia, segregata in corticula degens, opere manuum et oratione continua sit contentus; vigiliis et fletibus, et humilitate, subjectus, et poenitentiae lamentis veniam percipiat; et sub custodia semper et sollicitudine duorum spiritalium fratrum in monasterio ambulet, nulla privata locutione vel concilio deinceps juvenibus conjungendus.

 

Capitolo 15 (14). I chiassosi ed gli arroganti.

Non si addice ad un monaco essere uno che grida nel parlare, un iracondo, uno che dice cose ridicole, uno che fa gesti di scherno o un detrattore. Chi è così e non si corregge, anche se spesso rimproverato, deve essere curato con le frustate e le percosse, deve essere aspramente corretto e deve essere liberato dal suo vizio mediante una continua vigilanza ed attenzione. Chi è licenzioso, sfacciato ed orgoglioso sia spesso privato dei pasti, e mortificato da digiuni completi di due o tre giorni; sia ulteriormente soggiogato con l'imposizione di lavori forzati; sia rimproverato con discorsi e colloqui. Se, pur punito così frequentemente, non cambierà atteggiamento, sia punito più severamente con i colpi di frusta, sia costretto dalla privazione dell'ufficio divino (oppure: "sia costretto alle angustie di una lunga reclusione") e nutrito solo con pochissime quantità di pane e acqua, finché non prometterà di recedere dal vizio. Le stesse sentenze si applicano a un monaco che è disobbediente, mormoratore, contraddittore o che si dà a mangiare e bere in modo furtivo. In tutti gli eccessi dei monaci si deve applicare una punizione adeguata secondo il giudizio dell'abate e degli anziani, prestando attenzione al tipo di colpa, all'età ed al carattere dell'individuo; con molta discrezione bisognerà aver cura che una pesante punizione non sia inflitta per lievi colpe o, al contrario, una punizione leggera e irrilevante sia applicata per i reati più gravi. Il padre (abate) ed il suo preposito devono eccellere per la loro capacità di giudicare e valutare le azioni, per l'amore di una pietosa giustizia ed una continua commiserazione, affinché si prendano cura della ferita del malato in modo tale da ottenere la salute piuttosto che un'ulteriore debolezza alle sue membra; poiché, proprio come i superiori giudicano le colpe di coloro che sono sotto la loro custodia, così anche le loro negligenza saranno giudicate da Dio stesso.

 

Capitolo 16 (15). Il monaco bugiardo, ladro e violento.

Il monaco che mente, ruba, percuote e spergiura in un modo che non si addice ad un servo di Cristo, deve essere prima verbalmente rimproverato dagli anziani perché receda dal suo vizio. Se dopo di ciò non si sarà ancora corretto, sia portato per tre volte alla presenza dei fratelli affinché desista del tutto dall'errore. Se continuerà a non correggersi, sia gravemente frustato e sia isolato in una cella sotto il rigore della penitenza, con la condanna alla scomunica per tre mesi; ogni sera sia nutrito con sei once (un'oncia: ca. 28 gr.) di pane d'orzo ed una piccola quantità di acqua. Anche chiunque sarà trovato ubriaco nel monastero sia soggetto alla suddetta sentenza; allo stesso modo, chiunque scriva lettere o le accolga da altri senza il permesso dell'abate o del preposito. Il monaco che infastidisce fanciulli ed adolescenti o che è stato colto a baciare o ad indulgere in altri atti indiscreti, dopo che il caso sia stato apertamente provato da veritieri accusatori e testimoni, sia pubblicamente battuto; perda la tonsura che ha in testa e, con la testa rasata nella vergogna, sia esposto all'ingiuria; tutti gli sputeranno in faccia e riverseranno oltraggi su di lui; sia legato in catene di ferro e tormentato nell'angustia del carcere per sei mesi; gli sarà data una piccola quantità di pane d'orzo la sera per tre giorni ogni settimana. Trascorso questo tempo, per i seguenti sei mesi viva in una cella separata sotto la sorveglianza di un anziano spirituale e si accontenti del lavoro manuale e della preghiera continua; sia poi sottoposto a veglie, pianti, umiliazioni e gemiti di pentimento che gli otterranno il perdono. Nel monastero si muova sempre sotto la custodia e la sorveglianza di due fratelli spirituali, e non si unirà mai più ai giovani per una conversazione privata o in compagnia.

 

CAPUT XVII. De culpatis.

Quisquis frater pro qualibet negligentia vel reatu arguitur, vel excommunicatur, et tamen humiliter veniam petit, vel confitetur lacrymabiliter, congrua ei remissionis et indulgentiae medela tribuatur. Procaci autem, et persistenti, atque per superbiam vel controversiam deneganti, amplior et districtior animadversio, flagellorumque poena irrogabitur. Duo in uno lecto non jaceant; nec dormire extra cubile proprium cuiquam licentia pateat. Intervallum singulorum lectulorum singulis cubitis intercedat, ne dum adinvicem proximant corpora, nutriant libidinis incentiva. In tenebris nemo loquatur alteri, nec accedat ullo modo junior quilibet ad lectum alterius post Completam. Lectula singulorum abbas vel praepositus bis in hebdomada revolvat, atque perscrutetur, ut videat ne quis superfluum aliquid vel occultum habeat. Nocturnum tempus peculiaribus orationibus et sacris vigiliis maxima ex parte ducendum est, propter lucifugas daemones, servorum Domini deceptores. Spina si inhaeserit corpori, citra benedictionem sui senioris nullus evellat, ungulas sine benedictione nullus abscindat. Fascem cujuslibet oneris absque benedictione et permissione senioris quisquam deponere e collo proprio non praesumat.

 

CAPUT XVIII. De jejuniis.

Jejuniis ista oportet tempora observare, a Pascha usque ad Pentecosten reficiendum ad sextam est; et monophagia, id est . . . conservanda per diem. A Pentecoste usque ad octavo decimo Kalendas Octobris interdiana jejunia retinenda sunt, excepto una quadragesima, quae festivitatem sanctorum Justi et Pastoris praecedit, sollicite conservanda est: in qua usque ad nonam quotidie jejunandum est, et vino penitus abstinendum. Servanda tamen abbati discretio est, ut cum hos gravi labore perspexerit onerari, ad refectionem singulas portiones tribuat. Ab octavo decimo Kalendas Octobris usque ad Pascha sollicite jejunandum est, et in Quadragesima vino et oleo penitus abstinendum. Ad mensam qui tardius venerit, prohibeatur a cibo. Ad orationes diurnas, qui ad primum psalmum non occurrerit, introire in oratorium cum caeteris non audeat, sed poenitentiae delegabitur. Hoc idem sustinebit, qui nocturnis orationibus usque ad tertium psalmum tardius venerit, aut post tres psalmos dictos in choro se miscere conatus fuerit.

 

Capitolo 17 (16). Il rimprovero

Ogni fratello che sia rimproverato o scomunicato per negligenza o colpa, ma tuttavia cerca umilmente il perdono o confessa in lacrime, riceva l'adatto rimedio del perdono e dell'indulgenza. Ma colui che è ostinato e persistente nell'errore, negandolo con superbia e contestazione riceva una punizione più pesante e più severa con la condanna alla flagellazione. Non giacciano in due in un letto ed a nessuno sia concesso di dormire fuori dal proprio letto. Uno spazio di un cubito separerà ogni letto, per timore che la libidine venga stimolata dalla vicinanza dei corpi. Mentre è buio, nessuno parli con un altro e, dopo Compieta, nessun monaco giovane si avvicini al letto di un altro. L'abate o il preposito rivoltino il letto di ognuno due volte a settimana ed osservino attentamente che nessuno vi abbia deposto qualcosa di superfluo o di nascosto. Le ore notturne devono essere spese per la maggior parte in preghiere speciali e nelle sacre vigilie poiché i demoni, che fuggono la luce, ingannano i servi del Signore. Se nel corpo di qualcuno si dovesse infilare una spina, nessuno la tolga senza la benedizione del suo superiore e nessuno si tagli le unghie senza la benedizione. Nessuno presuma di deporre dal proprio collo un fardello di qualunque peso senza la benedizione ed il permesso del superiore.

 

Capitolo 18 (17). Il digiuno.

E' bene osservare questi tempi per il digiuno: da Pasqua a Pentecoste si mangi a sesta e ci sarà un solo pasto durante il giorno. Da Pentecoste al 14 settembre, i digiuni saranno osservati solo alcuni giorni, fatta eccezione per il periodo quaresimale che precede la festa dei santi Giusto e Pastore [1], e che deve essere osservata con cura. Durante questo periodo si digiuni tutti i giorni fino a nona e ci si astenga totalmente dal vino. Tuttavia, ci si attenga alla discrezione dell'abate e quando vedesse che i monaci sono gravati da un lavoro pesante, conceda a ciascuno una razione di vino nel pasto. Dal 14 settembre a Pasqua è necessario digiunare con rigore e in Quaresima ci si astenga completamente dall'olio e dal vino. Chi arriverà in ritardo alla mensa sarà lasciato senza cibo. Chi, durante le preghiere quotidiane, non sarà presente al primo salmo, non entri nell'oratorio con gli altri, ma sia soggetto a penitenza. Lo stesso accadrà a colui che, durante le preghiere della notte, arriverà al terzo salmo o cercherà di unirsi agli altri dopo che il coro avrà recitato tre salmi.

 

CAPUT XIX. De cibis.

Ministri, sive praepositus, cum fratribus reficient, et mutatos sibi cibos praeparare non audeant; nec extra communem refectionem quidpiam edant. Hoc etiam abbas studeat agere, quoties advenientes, vel filii Ecclesiae occursione sibi non aspexerit obviare. Abbas vel praepositus fratres in furtiva passim, prout voluerint, comestione non inquinent, nisi fortasse patula unumquemque aut aegritudo, aut defectionis instantia, defatigat: cui quidem aperte cum consensu reliquorum congruam ordinabit annonam, aetati sive valetudini competentem.

 

CAPUT XX. De officiis abbatis vel praepositi.

De officio monachi non prout voluerint evagentur, nisi consulto praeposito, sive decano: cum seniore ad hoc ipsum delegato, cum necessitas compellit, egrediantur. Abbas, vel praepositus, divinis semper officiis et vigiliis intersint, et prius ipsi agant quod alios docent. Abbas, vel praepositus, e propriis semper coenobii monachis eligantur; vir sanctus, discretus, gravis, castus, charus, humilis, mansuetus, et doctus; qui diutinis experimentatus et documentis, omnibus praefatis rebus bene fuerit eruditus. Qui in abstinentia praecellat, in doctrina refulgeat, exquisitas epulas mensae lautioris consuetudinemque contemnat; vini nimii perceptionem respuat; cunctis in commune fratribus ut pater proprius piissimusque provideat. Quem nec ira subita immoderate dejiciat, nec superbia extollat, nec moeror ac pusillanimitas frangat, nec libido corrumpat. Qui et in patientia discretionem, et cum ira exhibeat lenitatem; quique sic egentibus atque pauperibus pareat, ut ministrum se et non praelatum tantum Christi visceribus recognoscat.

Cujusque tanta debet sermonis et vitae consonantia esse, ut id quod docet verbis, confirmet operibus sedulis, et bis acuto praecedent gladio, quidquid alios informat verbo, jugi ipse gerat studio, ut nec sermonem operatio destruat, nec e contra operationem bonam sermo inconveniens frangat; sed sint ibi cuncta ita in Patre convenientia, sicut chordarum concordia in lyra et cithara; quae tunc dulcifluum ex se sonum repercussae reddunt, cum artificis pulsante manu temperato aequitatis ordine, et non confusae inaequalitatis praecipitatione, feriuntur. Ter per omnem hebdomadam collecta facienda est, et regulae Patrum legendae, disserendum, vel a seniore et castigatio ac sermo aedificationis proferenda ad fratres: negligentiae emendandae; excommunicatis miserendum, et procacibus sive dure cervicibus iterum irroganda censura.

 

Capitolo 19 (18). Il cibo.

I servitori ed il preposito devono mangiare con i monaci e non osino prepararsi cibi diversi, né mangiare qualcosa al di fuori della comune refezione. Anche l'abate cercherà di fare lo stesso, tranne il caso in cui debba accogliere dei viaggiatori in arrivo o un ecclesiastico. L'abate ed il preposito non corrompano il regime alimentare dei fratelli offrendo cibi in modo furtivo e assecondando la loro volontà, a meno che qualcuno dei fratelli sia debilitato da una grave malattia o da una manifesta debolezza. Per costui, con il consenso degli altri, si prescriverà apertamente la dieta appropriata, adeguata alla sua età ed alla sua salute.

 

Capitolo 20 (19). I compiti dell'abate o del preposito

L'abate ed il preposito siano sempre scelti tra i monaci del monastero; sia un uomo santo, discreto, serio, casto, amorevole, umile, gentile ed erudito, che sia stato messo alla prova a lungo, ben istruito in tutte le osservanze previste. Si distingua nell'astinenza, splenda per la sua dottrina, disprezzi i piatti raffinati e la consuetudine ad una sontuosa mensa; rifiuti l'eccesso di vino; provveda a tutti i monaci nella comunità come loro padre estremamente compassionevole. Non si lasci padroneggiare smodatamente dall'ira improvvisa, né la superbia lo esalti, né la tristezza e la timidezza lo deprimano, né lo corrompa la libidine. Deve dare prova di discrezione nella pazienza e di moderazione nell'ira. Si occupi dei bisognosi e dei poveri affinché lo si riconosca, nell'amore (letteralmente: nelle viscere) di Cristo, come un servo e non solo come un prelato (Cfr. Fil 1,8).

Il suo modo di parlare e le sue azioni devono essere tanto simili in modo da confermare con zelo ciò che insegna a parole e, avanzando con una spada a doppio taglio (Cfr. Sal 57 (56), 5), egli stesso esegue con costante sollecitudine ciò di cui ha dato istruzioni agli altri, in modo che le sue azioni non possano distruggere le sue parole, né, d'altro canto, che parole inadatte distruggano un buon comportamento. Ma tutte le cose siano concordanti in un prelato, come l'armonia delle corde di una lira o di una cetra che, quando colpite, emettono un suono dolcemente fluente, purché colpite dalla mano dell'artista in un giusto e temperato ordine, e non in modo precipitoso e con disordinata disuguaglianza. Tre volte alla settimana si terrà una riunione generale e si leggeranno le regole dei Padri: da parte di un anziano si terrà una lezione o si farà una lettura per la correzione e l'edificazione dei fratelli, si correggeranno le negligenze, si mostrerà misericordia verso gli scomunicati e si rinnoverà il castigo agli ostinati ed ai duri di cervice.

 

CAPUT XXI. De converso, qualiter debeat suscipi.

 Conversum de saeculo Patrum decreta docent non suscipiendum in monasterio, nisi prius experimentum sui in opere et penuria, in opprobriis dederit et conviciis; quique decem diebus persistens ad januam coenobii, orationibus et jejuniis, patientiae et humilitati operam dederit. Sicque anno integro uni spiritali traditus seniori, non statim commiscendus erit congregationi; neque integra fratrum diversoria accedet, sed delegata in exteriore corte cellula perfruetur; ubi omnem sinceriter exerceat obedientiam. Hospitibus sive peregrinis stramina comportabit, aquam calefaciens pedibus, et omnia humiliter ministeria exercebit, fascemque lignorum suo quotidie dorso ferens hebdomadariis tribuet. Atque ita in omni penuria et utilitate subactus, expleto anno probatus moribus, et laboribus elimatus, percepta in ecclesia benedictione, fratrum societati donetur; unique decano delegetur cunctis bonorum operum exercitiis edocendus. Quod si quilibet conversus bonis ac puris moribus enitens, abbatis vel aliorum fratrum spiritualium fuerit judicio comprobatus, pro merito et puritate suae conscientiae celerius poterit fratrum consortiis misceri, secundum quod abbatis vel fratrum optimorum censuerit deliberatio faciendum.

 

CAPUT XXII. De professione conversi.

Omnis conversus cum ad coenobium venerit, seque suscipi postulaverit, confestim in conspectu totius congregationis adductus, sciscitabitur ab abbate utrum liber, an servus, utrum bona et spontanea voluntate, an fortasse qualibet compulsus necessitate, converti voluerit. Cumque ejus spontaneam ad conversionem praeviderit existere voluntatem, neque quolibet eum conditionis nexu astrictum esse perspexerit, accipiet pactum ejus, omnem suae professionis continens originem. In quo etiam ita se idem convertens alligabit, ut omnia se instituta coenobii mente devota profiteatur implere, nec ea ullo unquam tempore violare, neque a districtione coenobii, quam expetiit, polliceatur ullatenus evagari. Cumque hac se professione astrinxerit, subjiciatur supradictis, per bonorum operum industriam quandoque Domino placiturus.

 

CAPUT XXIII. De primi conversione.

Qui prius in monasterio conversus fuerit, primus ambulet, primus sedeat, primus eulogiam accipiat, primus communicet in ecclesia, prior loquatur, cum interrogantur fratres pro aliqua quaestione, prior psalmum dicat, in choro primus consistat, hebdomadam primus faciat, manum in mensam primus extendat. Nec aetas sola inter fratres requirenda, sed conversatio est, et laboris studiique propositum. Unde et haec discretio senioris est praestolanda, ut quem quomodo erga Dei amorem cultumque ferventem viderit, sic honoret. Non enim generis dignitas, aut rerum opulentia, quam quisque habuit in saeculo, vel aetatis grandaevitas exquirenda; sed vitae rectitudo, et ardentissimae fidei merita debent esse pensata. Ille enim potior, qui Deo proximior, judicandus est. Monachi in monasterio sancte et pudice atque honeste viventes persistant; laici foris abbatis vel praepositi mandata peragant.

 

( Duo postrema capita in Mss. desiderantur. )

 

 

Capitolo 21 (20). Come dovrebbe essere ricevuto un converso.

Colui che desidera lasciare il mondo, così insegna il decreto dei Padri, non deve essere accolto in un monastero finché non sarà stato messo alla prova nel lavoro, nella povertà, nel disprezzo e nella derisione; per dieci giorni stia accanto alla porta del monastero, dedicandosi alla preghiera e al digiuno, alla pazienza ed all'umiltà. Quindi, affidato per un anno intero ad un anziano spirituale, non potrà immediatamente mescolarsi con la congregazione, né avvicinarsi agli alloggi interni dei fratelli, ma dovrà avere una piccola cella separata nel cortile esterno, dove dovrà esercitarsi sinceramente in azioni di obbedienza. Porterà i letti per gli ospiti ed i viaggiatori, scalderà l'acqua per i loro piedi ed eseguirà tutti i servizi umilmente; dovrà portare sulla sua schiena ogni giorno un fascio di legna da consegnare agli inservienti settimanali. E così, soggetto ad ogni privazione e ad ogni servizio, provato nei costumi per un anno intero e purificato con il lavoro, riceva la benedizione della Chiesa e si unisca con la società dei fratelli; gli sarà assegnato un decano per istruirlo nell'esecuzione di ogni opera buona. Se un candidato, tuttavia, si segnalerà per bontà e purezza di costumi e sarà approvato secondo l'opinione dell'abate e degli altri fratelli spirituali, potrà in breve tempo unirsi alla congregazione dei fratelli per il merito e per la purezza della sua coscienza, secondo qualunque decisione sia stata presa nelle deliberazioni dell'abate o dei fratelli più fidati.

 

Capitolo 22 (21). La professione di un converso.

Ogni converso, quando viene al monastero per essere accolto, sia immediatamente portato davanti all'intera congregazione e sia interrogato dall'abate per verificare se sia libero che schiavo, se vuole essere ammesso in buona e spontanea volontà, o forse spinto da qualche necessità. Se il suo desiderio per la vita religiosa sembra spontaneo e sembra non essere soggetto a nessun vincolo o condizione, riceverà il suo "patto" [2] che contiene il fondamento completo della sua professione religiosa. In questo il convertito si impegnerà a soddisfare fedelmente tutte le leggi del monastero e non le violerà mai, e prometterà di non allontanarsi mai dalla stretta osservanza della regola del monastero a cui egli sta cercando di unirsi. Quando si è vincolerà con questa professione, dovrà sottostare alle regole sopraddette, cercando sempre di compiacere Dio mediante lo zelo per le opere buone.

Capitolo 23 (22). Coloro che si sono convertiti per primi.

Il monaco che per primo si convertì nel monastero sia il primo a camminare, il primo a sedersi, il primo a ricevere la benedizione, il primo a prendere la comunione nella chiesa, il primo a parlare quando i fratelli sono interrogati su qualche argomento, il primo a recitare il Salmo, nel coro stia al primo posto, sia il primo ad eseguire gli incarichi settimanali, e sia il primo a servirsi alla mensa. Non è solo l'età che deve essere presa come criterio tra i fratelli, ma la data della professione e l'impegno nel lavoro e nello studio. Quindi, ci si deve attendere un discernimento da parte del superiore, affinché onori colui che vede essere fervente nell'amore e nell'adorazione di Dio. Non è la dignità della nascita, né la ricchezza dei possedimenti che si hanno nel mondo, né l'avanzare dell'età che deve essere considerata, ma piuttosto la rettitudine della vita ed i meriti di una fede ardente devono essere soppesate. Deve, infatti, essere giudicato di maggior valore colui che è più vicino a Dio. I monaci devono continuare a vivere una vita santa, casta e onorevole nel il monastero; i laici eseguano gli ordini dell'abate o del preposito fuori dall'istituzione. [3]

I monaci non possono lasciare il monastero senza il permesso dell'abate o del preposito, e non devono lasciare l'isolamento delle proprie celle, eccetto, ovviamente, per andare al vicino giardino o frutteto con la benedizione di un anziano; ma non è permesso visitare i villaggi o le fattorie circostanti o qualsiasi possesso secolare. Se qualcuno cercasse di farlo, sarà soggetto alla scomunica ed alla penitenza per due mesi, ricevendo solo una piccola quantità di pane e acqua.

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Capitolo 24 (23). Gli anziani.

I fratelli che sono invecchiati in monastero vivendo una vita buona e devota, possono avere dei servitori nominati dall'abate e possono essere collocati in grandi celle separate dove, sia a Sesta che ai Vespri, può essere apparecchiata tavola per loro e può essere preparato un pasto, a causa della loro debolezza e dell'avanzata vecchiaia. [4]

La tavola sarà preparata per loro per mangiare quello che desiderano, senza costringere chi non vuole (mangiare). I giovani, gli anziani e coloro che non sono molto deboli scelgano tra di loro dei servitori, che forniscano a turno i servizi, sia a quelli che sono più anziani e sia agli ammalati, impegnandosi a servire i malati con i loro pietosi e benevoli servizi. L'abate ed il preposito si serviranno dei consigli di questi anziani per tutte le questioni riguardanti i monastero e chiedano sempre la loro opinione nelle nuove circostanze.

 

Capitolo 25 (24). La Domenica.

Recitato l'ufficio di Prima e dopo essersi lavati le mani e il viso, tutti i monaci si riuniscano in comunità e, seduti in silenzio, il diacono legga il Vangelo fino a quando suonerà il segnale per la conferenza.

 

 

[1] I santi Giusto e Pastore sono venerati come fanciulli martiri al tempo della persecuzione di Diocleziano. Sant'Idelfonso di Toledo (m. nel 667) racconta che nel 391, in seguito ad una rivelazione, il vescovo Asturio trovò i loro sepolcri a Complutum. La loro festa si celebra il 6 di agosto.

[2] Si tratta probabilmente del "Patto" che va sotto il nome di Fruttuoso e che si può leggere anche su questo sito nel capitolo dedicato a Fruttuoso dopo la cosiddetta "Regola Comune".

[3] Il testo latino della Patrologia Latina termina qui. I seguenti capitoli provengono dal manoscritto n. 13085 della Biblioteca Nazionale di Madrid. Non avendo il testo del manoscritto latino mi sono basato sul testo inglese estratto da "The Fathers of the Church, Vol. 63, Iberian Fathers, Vol. 2", a cura di C. W. Barlow, Catholic University of America Press, 1969.

[4] Questi ulteriori paragrafi sono stati tradotti dallo spagnolo: "Santos Padres españoles II. San Leandro, san Isidoro, san Fructuoso. Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las Sentencias". Introducciones, versiones y notas de Julio Campos Ruiz, Ismael Roca Melia. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid 1971.


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29 ottobre 2018                 a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net