REGULA

PATRIS NOSTRI PACHOMII HOMINIS DEI,

Qui fundavit conversationem coenobiorum a principio per mandatum Dei. 

EXORDIUM PRAECEPTORUM.
  

Precetti

del nostro padre Pacomio, uomo di Dio, che fondò

 da principio la vita cenobitica per ordine di Dio

(Estratto da "Patrologia Latina Database" - Migne)

 (Testo estratto da: "Pacomio e i suoi discepoli", a cura di Lisa Cremaschi, Ed. Qiqajon 1988 e scaricato dal sito: www.TeologiaSpirituale.it il 25/08/2014)

 

I. QUI rudis in collectam sanctorum ingreditur, et quem per ordinem janitor ab ostio monasterii introduxerit, et sedere fecerit in conventu fratrum, non ei licebit sedendi locum vel ordinem commutare, donec eum transferat Totihioc, id est, praepositus domus suae, ad locum qui ei rite debetur.

II. Sedebit autem cum omni decore et mansuetudine; pelliculamque super humerum geret: ex latere et inferiori parte subdens natibus; et vestimentum, id est, tunicam lineam absque manicis, quam Levitonarium vocant, diligenter astringens, ita ut genua operiat.

III. Cumque audierit vocem tubae ad collectam vocantis, statim egrediatur cellulam suam, de scripturis aliquid meditans usque ad ostium conventiculi.

[0065C] IV. Et quando in loco collectae coeperit ambulare, ut ad locum sedendi standique perveniat, ne vel parum damni in monasterio ex alterius veniat negligentia.

V. Sin autem nocte signum insonuerit, ne steterit ad focum, quem propter calefacienda corpora, et repellendum frigus ex more succenditur: nec otiosus in collecta sedebit, sed funiculos in mattarum stramina manu celeri praeparabit; absque infirmitate duntaxat corpusculi, cui cessandi tribuitur venia.

VI. Cumque major, vel stans prior in gradu, manu percusserit, de Scripturis quidpiam volvens memoriter, ut oratio finiatur, nullus consurget tardius, sed omnes pariter levabunt.

[0066B] VII. Nemo aspiciat alterum torquentem funiculum, vel orantem; sed in suo defixis luminibus opere sit intentus.

VIII. Haec enim praecepta vitalia a nostris majoribus tradita. Si acciderit ut psallendi tempore, vel orandi, aut in medio lectionis aliquis loquatur, aut rideat,  illico solvat cingulum, et inclinata cervice manibusque ad inferiora depressis, stabit ante altare, et a principe monasterii increpabitur. Hoc idem faciet et in conventu fratrum, cum ad vescendum pariter convenerint.

IX. Quando ad collectam tubae clangor increpuerit per diem, qui ad unam orationem tardius venerit, superioris increpationis ordine corripietur [Al. increpabitur], et stabit in loco convivii.

X. Nocte vero, quoniam corporis infirmitati plus [0066C] aliquid conceditur, qui post tres orationes venerit, eodem et in collecta et in vescendo ordine corripietur.

XI. Quando in collecta orant fratres, nemo egredietur absque jussione majorum, nisi interrogaverit, concessumque ei fuerit exire pro naturae necessitate.

XII. Nullus dividet juncos ad texendos funiculos praeter eum qui ministrat hebdomadae; et si ille justo opere detentus est, majoris imperium praestolabitur.

XIII. De hebdomadariis unius domus non eligentur qui stent in gradu, et conventu omnium de Scripturis aliquid replicent: sed omnes juxta sedendi et standi ordinem memoriter repetent quae [0067A] sibi fuerint imperata.

 

E quibus si quis oblitus quid haesitaverit in dicendo, negligentiae et oblivionis correptionem sustinebit.

XIV. In die dominica, vel oblationis tempore nullus deerit de hebdomadariis, sedens in loco Ebiymii, psallentique respondens, ex una duntaxat domo, quae in majori servit hebdomade. Altera est etiam minor hebdomas, quae per singulas domos a paucioribus exhibetur.
XV. At si major est numerus necessarius, de eadem tribu alii vocabuntur a Praeposito domus, qui ministrat hebdomadae: et absque jussione ejus nullus 59 de altera domo ejusdem tribus ad psallendum veniet, et penitus non licebit in alterius hebdomade, et de alia venire domo, nisi forte ejusdem tribus [0067B] sit.
XVI. Vocatur autem una tribus, habens tres vel quatuor domos, pro numero et frequentia monasterii: quas nos familias, vel populos unius gentis possimus appellare.

XVII. In die dominica et collecta, in qua offerenda est oblatio, absque praeposito domus, et majoribus monasterii, qui alicujus nominis sunt, nemo psallendi habeat potestatem.

XVIII. Psallente autem quolibet de majoribus, id est, dicente responsorium, si quis defuerit, statim ante altare poenitentiae, et increpationis ordinem sustinebit.

XIX. De collecta in qua offerenda est oblatio, qui sine praecepto majoris exierit, statim increpabitur.

[0067C] XX. Mane per singulas domos finitis orationibus non statim ad suas cellulas revertentur: sed conferent inter se quae Praepositos audierint disputantes, et sic intrabunt cubilia sua.

XXI. Disputatio autem a Praepositis domorum per singulas hebdomadas tertio fiet: et in ipsa disputatione sedentes, sive stantes fratres suum ordinem non mutabunt, juxta domorum ordinem et hominum singulorum.

XXII. Si quis dormitaverit sedens, Praeposito domus, vel monasterii principe disputante, statim surgere compelletur: et tamdiu stabit, donec ei jubeatur ut sedeat.

XXIII. Quando signum insonuerit, ut conveniant [0067D] et audiant praecepta majorum, nullus remanebit: nec succendetur focus antequam disputatio compleatur. Qui unum ex his praeterierit, praedictae correptioni subjacebit.

XXIV. Qui hebdomadarius est, non habebit potestatem absque praecepto principis monasterii dare cuiquam funiculos, vel aliorum quid vasorum: et nisi ille jusserit, signum dare non poterit, ut ad collectam meridianam, vel ad vespertinam sex orationum congregentur.

[0068A] XXV. Post orationes matutinas minister hebdomadis, cui hoc opus fuerit injunctum, interrogabit principem monasterii de singulis rebus, quas necessarias putat; et quanti exire debeant operari [Fort. operarii] in agrum. Et juxta illius jussionem circumibit singulas domos, et discet quid unusquisque habeat necessarium. Codicem si ad legendum petierint, accipiant; et finita hebdomade, propter eos qui succedunt in ministerium, suo restituant loco.

XXVI. Si mattas operabuntur, interrogatur minister ad vesperum Praepositos domorum singularum, quibus juncorum singulis domibus necessarium sit; et sic infundet juncos, et mane per ordinem unicuique tribuet. Et si mane viderit aliis quoque [0068B] juncis opus esse, infundet eos, et ad singulas domos perferet tamdiu, donec signum vescendi increpet.

XXVII. Praepositus domus, qui implet hebdomadam, et alius qui venturam suscipiet, principesque monasterii habebunt curam videndi quid operis praetermissum sit vel neglectum; et executi facient mattas, quae super pavimentum in collecta expandi solent: numerabuntque funiculos, quos per singulas hebdomadas torserunt, et eorum summam describent in buxis, et servabunt, usque ad tempus annuae congregationis, quando reddenda est ratio, et peccata omnibus dimittuntur.

XXVIII. Dimissa collecta, singuli egredientes usque ad cellulas suas, vel usque ad vescendi locum, de Scripturis aliquid meditabuntur; nullusque habebit [0068C] opertum caput meditationis tempore.

XXIX. Cum autem ad vescendum venerint, sedebunt per ordinem statutis locis, et operient capita.

XXX. Statimque cum tibi a majore fuerit imperatum, ut de alia mensa ad aliam transire debeas, in nullo penitus contradices. Nec audeas ante Praepositum domus tuae manum in mensam extendere: nec circumspicias alios vescentes.

XXXI. Unusquisque Praepositorum docebit in domo sua, quomodo debeant cum disciplina et mansuetudine comedere. Quod si quis vel locutus fuerit, vel riserit in vescendo, aget poenitentiam, et in eodem loco protinus increpabitur: stabitque, donec alius surgat de vescentibus.

XXXII. Si quis ad comedendum tardius venerit, [0068D] excepto majoris imperio, similiter aget poenitentiam, aut ad domum jejunus revertetur.

XXXIII. Si aliquid necessarium fuerit in mensa, nemo audebit loqui, sed ministrantibus signum sonitu dabit.

XXXIV. Si egressus fueris a cibo, non loquaris in redeundo, donec ad locum tuum pervenias.

XXXV. Ministri absque his, quae in commune fratribus praeparata sunt, nihil aliud comedant, nec mutatos cibos sibi audeant praeparare.

[0069A] XXXVI. Qui percutit ad vescendum et congregat fratres, meditetur aliquid in percutiendo.

XXXVII. Qui ante fores convivii egredientibus erogat fratribus tragematia, in tribuendo meditetur aliquid de Scripturis.

XXXVIII. Qui suscipit ea quae dantur, non in cucullo, sed in pelle accipiat; neque gustabit ante de his quae acceperit, donec ad domum perveniat.

XXXIX. Ipse autem, qui caeteris dividet, suam partem a Praeposito accipiet. Quod et caeteri ministri faciant, accipientes ab alio, et nil sibi suo arbitrio vindicantes. Ea quae acceperint, per triduum eis sufficient: et si cui residuum fuerit, reportabit ad Praepositum domus, et ille reponet in cellario, donec misceatur cum aliis, et cunctis fratribus praebeatur.

[0069B] XL. Nemo plus alteri dabit, quam alter acceperit;

quod si obtenditur infirmitas, Praepositus domus perget ad ministros aegrotantium, et ab his quae necessaria sunt accipiet.

XLI. Si de ipsis ministris aliquis languerit, non habebit licentiam introeundi in coquinam vel cellarium, et sibi aliquid auferendi: sed caeteri ministri, id quod ei necessarium viderint, dabunt: nec permittetur coquere sibi quod desideraverit, sed Praepositi domorum quae necessaria viderint ei, ab aliis ministris accipient.

XLII. Nullus introeat locum aegrotantium, qui non aegrotat. Qui aegrotaverit, a Praeposito domus ducetur in triclinium aegrotantium: et si opus habuerit palliolo, aut tunica, aut caeteris, quae ad operiendum, [0069C] vel ad vescendum necessaria sunt, ipse Praepositus accipiat a ministris, et dabit aegrotantibus. Nec poterit languidus ingredi cellam vescentium, et comedere quae desiderat, nisi a ministro, qui huic rei praepositus est, ducatur ad vescendum.

62 XLIII. Non ei licebit de his quae acceperit in loco aegrotantium, ferre ad cellam suam, ne pomum quidem.

XLIV. Qui pulmentaria coquunt, ipsi vicissim ministrantibus et vescentibus ministrabunt.

XLV. Vinum et liquamen absque loco aegrotantium nullus contingat.

XLVI. Si aliquis eorum qui peregre mittuntur, in itinere, vel in navi aegrotaverit, et habuerit necessitatem sive desiderium comedendi liquamen de piscibus, [0069D] vel aliarum rerum, quae in monasterio comedere consueverunt, non manducabit cum fratribus caeteris, sed separatim: et dabitur ei a ministris ad omnem abundantiam, ne in ullo frater languidus contristetur.

XLVII. Aegrotantem absque concessione majoris nullus audeat visitare; nec propinquus quidem atque germanus sine imperio Praepositi domus ingrediendi habebunt potestatem.

[0070A] XLVIII. Si unum ex his ab aliquo fuerit praetermissum atque neglectum, increpatione solita emendabitur.



XLIX. Si quis accesserit ad ostium monasterii volens saeculo renuntiare, et fratrum aggregari numero, non habebit intrandi libertatem, sed prius nuntiabitur Patri monasterii, et manebit paucis diebus foris ante januam, et docebitur orationem Dominicam ac psalmos, quantos poterit ediscere: et diligenter sui experimentum dabit, ne forte mali quidpiam fecerit et turbatus ad horam timore discesserit, aut sub aliqua potestate sit: et utrum possit renuntiare parentibus suis, et propriam contemnere facultatem. Si enim viderint aptum ad orationem et ad omnia, tunc docebitur et reliquas monasterii disciplinas, quas [0070B] servare debeat et facere, quibusque servire, sive in collecta omnium fratrum, sive in domo cui tradendus est, sive in vescendi ordine; ut instructus, atque perfectus in omni opere bono, fratribus copuletur. Tunc nudabunt eum vestimentis saecularibus, et induent habitu monachorum, tradentque ostiario, ut orationis tempore adducat cum in conspectum omnium fratrum: sedebitque in loco, in quo ei praeceptum fuerit. Vestimenta autem, quae secum detulerat, accipient qui huic rei 63 praepositi sunt, et inferent in repositorium, et erunt in potestate principis monasterii.

L. Nemo manens in monasterio suscipiendi quempiam ad vescendum habeat potestatem; sed mittet eum ad ostium xenodochii, ut suscipiatur ab his qui [0070C] huic rei praepositi sunt.

LI. Quando ad ostium monasterii aliqui venerint, si clerici fuerint aut monachi, majori honore suscipiantur: lavabuntque pedes eorum, juxta [Al. servabunt] Evangelii praeceptum, et deducent ad locum xenodochii, praebebuntque omnia quae apta sunt usui monachorum. Quod si voluerint orationis tempore atque collectae venire ad conventum fratrum, et [Al. si] ejusdem fidei fuerint, janitor vel minister xenodochii nuntiabit Patri monasterii, et sic deducentur ad orandum. Si homines saeculares, aut debiles, aut vasa infirmiora, id est, mulierculae venerint ad ostium, [e [0070D] In veteribus vulgatis verba et orandum, verius puto, non habentur.] et orandum, suscipient singulos in diversis locis, juxta ordinem propositi et sexus sui; praecipueque feminas majori honore et diligentia [0070D] curabunt, cum omni timore Dei, et locum separatum ab omni virorum vicinia eis tribuent, ut nulla sit occasio blasphemandi. Quod si ad vesperam venerint, abigere eas nefas est; sed accipient, ut diximus, separatum locum et clausum cum omni disciplina atque cautela: ut grex fratrum libere suo officio serviat, et nulli detur offendiculum detrahendi.



LII. Si quis ante ostium steterit monasterii, dicens se velle videre fratrem suum vel propinquum, janitor [0071A] nuntiabit Patri monasterii, et ille accitum interrogabit Praepositum domus, utrumnam apud eum sit; et permittente eo, accipiet comitem egressionis suae, cujus fides probata est, et sic mittetur ad fratrem videndum, vel ad proximum. Si forte ei aliquid attulerit ciborum, quibus in monasterio vesci licitum est, suscipere ipse non poterit, sed vocabit janitorem, et ille allata accipiet, quae si talia fuerint [Al. quae], ut cum pane vescenda sint, nihil eorum is cui allata sunt, accipiet: sed cuncta ad loca aegrotantium deferentur. Si vero sint tragematia, vel poma, dabit ei janitor ex his comedere quae poterit; et caetera ad cellam languentium deportabit. Ipse autem nihil ex his quae allata sunt gustare poterit, sed reddere ei qui attulit, sive lapsania, [0071B] quod genus herbarum est viliorum, sive panes, sive olera praemordica. Eos autem cibos, quos allatos a parentibus vel propinquis diximus tales esse qui comedi cum pane debeant, is cui allati sunt deducetur a Praeposito domus ad cellam aegrotantium, et ibi semel tantum ex his comedet: caetera autem erunt in manu ministri aegrotantium. Ipse quoque minister de his comedere non poterit.

LIII. Si fuerit nuntiatum, quod de propinquis eorum atque cognatis qui in monasterio commorantur, aliquis aegrotet, janitor primum nuntiabit Patri monasterii, et ille accitum interrogabit Praepositum domus. Videbuntque virum, cujus fides et disciplina probata sit, et mittent cum eo, ut visitet aegrotantem, tantumque accipiet viatici, quantum Praepositus [0071C] domus ejus decreverit.

LIV. Quod si necessitas impulerit, ut foris maneat, et vescatur in paterna sive propinquorum domo, nequaquam hoc faciat; sed manebit vel in Dominico, vel in monasterio ejusdem fidei. Et si eis affines vel cognati praeparaverint cibos, et apposuerint, non accipient omnino, nec vescentur nisi his, quae in monasterio comedere consueverunt. Non gustabunt liquamen, nec vinum bibent, nec aliud quidpiam, quorum edendi consuetudinem non habent. Si a parentibus quidpiam acceperint, tantum comedent quantum in via sufficiat; caetera quae remanserint, dabunt Praeposito domus suae, et ille deportabit ea in cellam languentium.

LV. Si propinquus alicujus, aut consanguineus mortuus fuerit, prosequendi funus non habebit licentiam [0071D] [Al. potestatem], nisi Pater monasterii praeceperit.

LVI. Nullus solus foras mittatur ad aliquod negotium, nisi juncto ei altero.

LVII. Quando autem reversi fuerint in monasterium, si viderint ante ostium quaerentem aliquem suorum affinium de his, qui in monasterio commorantur, non audebunt ire ad eum, et nuntiare, vel vocare. Et omnino quidquid foris gesserint, et audierint, in monasterio narrare non poterunt.

[0072A] LVIII. Si signum datum fuerit, ut egrediantur ad opus, Praepositus antecedet eos; et nullus in monasterio remanebit, nisi is cui Pater praeceperit. Et hi qui pergunt, non interrogabunt quo vadant.

LIX. Cumque universae domus in unum fuerint congregatae, prioris domus Praepositus omnes antecedet, et pergent juxta ordinem domorum et hominum singulorum. Nec loquentur mutuo, sed unusquisque de Scripturis aliquid meditabitur. Si forte eis aliquis occurrerit, et voluerit cum aliquo eorum loqui, janitor monasterii, qui huic operi delegatus fuerit, occurret, et respondebit ei, eoque utentur nuntio. Si janitor coram non fuerit, Praepositus domus, vel alius cui hoc fuerit injunctum, occurrentibus respondebit.

[0072B] LX. Operantes nihil loquentur saeculare; sed aut meditabuntur ea quae scripta sunt, aut certe silebunt.

LXI. Nemo palliolum lineum tollet secum vadens ad operandum, nisi forte concessione majoris: ipsoque palliolo in monasterio ambulans post collectam nullus utetur.

LXII. Operans non sedebit sine majoris imperio.

LXIII. Ductores fratrum in itinere, si necessarium habuerint aliquem mittere, sine Praepositi jussione non poterunt. Quod si ipse qui ductor est, cogeretur [Al. cogitur] necessitate ire ad aliquem locum, officium suum ei qui post se est in ordine, delegabit.

LXIV. Missi fratres, vel foris constituti, si absque [0072C] monasterio vescentur, hebdomadarius qui eos sequitur, dabit cibos, absque coctione pulmenti; et ipse aquam circumferet et juxta vitrum: nullusque surgendi, vel hauriendi, vel bibendi habebit potestatem.

LXV. Quando revertuntur in monasterium, nemo ex ordine remanebit.

LXVI. Cum ad domus suas pervenerunt, ferramenta quibus opus fecerunt, et gallicas tradent ei, qui secundus est post Praepositum domus; et ille inferet ea vespere in cellulam separatam, ibique concludet. Omnia autem ferramenta, hebdomade completa, reportabuntur in unam domum: et rursus qui succedunt hebdomade, singulis domibus noverint quid destribuant.

LXVII. Levitonarium et quidquid in veste est [0072D] monachorum, nemo lavet in die dominica, praeter nautas et pistrinarios.

LXVIII. Nec vadant ad lavandum 66 nisi omnibus unum signum insonuerit; sequenturque Praepositum suum, et lavabunt taciti cum disciplina.

LXIX. Nemo Iavet retractis in altum vestibus plus quam statutum est; cumque laverint, omnes pariter revertentur. Si quis remanserit eo tempore quo ibitur ad lavandum, vel in praesenti non fuerit, commonebit Praepositum suum, et ille mittet cum eo [0073A] alterum: et sic loto vestimento revertentur domum.

LXX. Vesperi sicca levitonaria tollent, et dabunt secundo, id est ei qui post Praepositum est, et ille reponet ea in cellula.

LXXI. Quod si sicca non fuerint, altera die expandentur ad solem, donec siccentur: nec dimittentur in ardore solis plus quam in horam tertiam; cumque collecta fuerint, leviter mollientur.

LXXII. Nec tenebunt ea singuli apud se, sed dabunt, ut reponantur in cellam usque ad sabbatum.

LXXIII. Nullus de horto tollat olera, nisi ab hortulano acceperit.

LXXIV. Palmarum folia, ex quibus texuntur sportae, nemo suo jure tollet, absque eo cui palmae creditae sunt.

[0073B] LXXV. Nullus uvas aut spicas adhuc immaturas comedere audeat praeter ordinem disciplinae: et omnino de omnibus quae in agro sunt, vel in pomariis, nemo comedat separatim, antequam cunctis fratribus pariter exhibeantur.

LXXVI. Qui coquet (Al. coquent), antequam fratres comedant, non gustabit (Al. audebunt edere).

LXXVII. Qui super palmas est non comedet de fructibus earum, nisi prius fratres comederint.

LXXVIII. Si jussi fuerint palmarum fructus colligere, praepositus colligentium dabit in eodem loco singulis ad vescendum modica: et cum ad monasterium venerint, inter caeteros fratres partes suas accipient. Si autem invenerint sub arboribus poma cecidisse, comedere non audebunt, sed reperta in [0073C] transitu juxta radices arborum collocabunt. Ipse quoque, qui caeteris colligentibus distribuit, gustare non poterit; sed portabit ad dispensatorem, qui cum caeteris dederit fratribus, et ipsi tribuat partem suam.

LXXIX. Nullus in cellula sua reponat aliquid ad vescendum, absque his quae a dispensatore acceperit.

LXXX. De parvulis autem panibus, qui dantur domorum Praepositis, ut his eos distribuant, qui nolunt in commune vesci cum caeteris, et quasi majori abstinentiae se dedicant, ita observare debebunt, ut nulli dent juxta gratiam, ne proficiscenti quidem peregre. Nec ponantur in medium: sed quando comedere volunt, cum disciplina dabuntur in cellulis, et cum his nihil aliud comedent, nisi salem tantum. [0073D] Praeter monasterii autem coquinam nullus coquendi cibos potestatem habeat. Et si quando foris vadant, hoc est in agros ad operandum, accipiant olera sale acetoque condita, et in longos usus aestatis tempore praeparata.



LXXXI. Nemo in domo et in cellula sua habeat [0074A] praeter ea quae in commune monasterii lege praecepta sunt: non tunicam laneam, non pallium, non pellem intonsis arietum lanis molliorem; non paucos nummos, non pulvillum quidem ad caput, aut aliud variae supellectilis: exceptis his, quae a Patre monasterii per domorum Praepositos dividentur, id est, armatura sua, levitonariis duobus, et uno attrito ex usu, sabano (Scil. linteo) longiore quod collo humerisque circumdat; pellicula quae pendet ex latere, gallicis et cucullis duobus, zona et bacello. Praeter haec quidquid inveneris, absque contradictione auferes.

LXXXII. Nullus habeat separatim mordacem parvulam (Leg. pavulam) ad evellendas spinas, si forte calcaverit, absque Praeposito domus et secundo: [0074B] pendeatque in fenestra in qua codices collocantur.

LXXXIII. Si quis de altera domo transfertur in alteram, exceptis his [c [0073D] Explicant iidem libri quae usui quotidiano, ad habitum necessaria sunt.] quae supra diximus, secum transferre nihil poterit.

LXXXIV. Nullus neque exeundi in agrum, neque ambulandi in monasterio, neque extra murum monasterii foras habeat facultatem, nisi interrogaverit Praepositum, et ille concesserit.

LXXXV. Cavendum ne quis de domo in alteram domum verba transferat, nec de monasterio in monasterium, nec de monasterio in agrum, nec de agro in monasterium.

LXXXVI. Si quis ambulaverit in via, vel navigaverit, aut operatus fuerit foris, non loquatur in monasterio quae ibi geri viderit.

[0074C] LXXXVII. Nemo dormiens supponat, nisi reclinet in cellula sua, quae ei fuerit mancipata. Nec in cella, nec in domatibus, in quibus vitandorum aestuum causa nocte requiescunt, nec in agris cum ad dormiendum se collocaverit, alteri non loquetur, postquam obdormierit. Si post somnum noctu evigilaverit, oret; si sitire coeperit, jejunii autem instat dies, bibere non audebit.

LXXXVIII. Praeter psiathium, id est, mattam, in loco cellulae ad dormiendum nihil aliud omnino substernet.

LXXXIX. Cellulam alterius, nisi prius ad ostium percusserit, introire illicitum est.

XC. Ad cibum non pergent nisi generali sonitu convocentur; nec ambulabunt in monasterio priusquam [0074D] commune signum intonuerit.

XCI. Absque cucullo et pellicula nemo ambulet in monasterio, nec pergat ad collectam, nec ad vescendum.

XCII. Vespere ad ungendas et molliendas ab opere manus oleo, absque altero ire non poterit. [0075A] Totum autem corpus nemo unguet, nisi causa infirmitatis; nec lavabitur aqua nudo corpore, nisi languor perspicuus sit.

XCIII. Nullus lavare alterum poterit, aut ungere, nisi ei fuerit imperatum.

XCIV. Nemo alteri loquatur in tenebris: nullus in psiathio cum altero dormiat: manum alterius nemo teneat; sed sive steterit, sive ambulaverit, sive sederit, uno cubito distet ab altero.

XCV. Spinam de pede alterius, excepto domus Praeposito, et secundo, et alio cui jussum fuerit, nemo audebit evellere.

CXVI. Nullus attondeat caput absque majoris arbitrio.

XCVII. Mutare de his quae a Praeposito acceperit, [0075B] cum altero non audebit: nec accipiet melius, et dabit deterius: aut e contrario dans melius, et deterius accipiens. Et in vestimento et in habitu suo nihil novi praeter caeteros causa decoris inveniet.

XCVIII. Omnes pelles ligatae erunt, et pendebunt ex humeris.

XCIX. Cuculli singulorum habebunt et monasterii signa et domus.

69 C. Nemo vadens ad collectam aut ad vescendum dimittat codicem non ligatum. Codices qui in fenestra, id est intrinsecus parietis reponuntur ad vesperum, erunt sub manu secundi, qui numerabit eos, et ex more concludet.

CI. Nullus vadat ad collectam vel ad vescendum habens galliculas in pedibus, vel palliolo lineo invittatus, [0075C] sive in monasterio, sive in agris.

CII. Qui vestimentum suum plus quam usque ad meridiem, quando fratres convocantur ad cibum, in sole esse permiserit, negligentiae increpabitur.

CIII. Et si unum de his quae supradicta sunt, contemptum praeterierit, correptione simili corrigetur.

CIV. Galliculas, et si quid aliud jungendum est vel componendum, absque eo cui hoc ministerium delegatur a Praeposito domus, facere nullus audebit.

CV. Si quis fratrum laesus fuerit aut percussus, et tamen lectulo non discumbet [Al. decumbit], sed deambulat invalidus, et aliqua re indigebit, vestimento videlicet, vel palliolo, et caeteris utensilibus, Praepositus domus ejus vadet ad eos, quibus fratrum vesticulae commissae sunt, et accipiet et dabit. [0075D] Cumque sanus fuerit, reportabit absque ulla mora.

CVI. Nemo ab altero accipiet quidpiam, nisi Praepositus jusserit.

CVII. Clausa cella nullus dormiat, nec habebit cubiculum quod claudi possit, nisi forte aetati alicujus vel infirmitati Pater monasterii concesserit.

CVIII. In villam nullus vadat nisi missus, exceptis armentariis, et bubulcis, et agricolis.

[0076A] CIX. Sub nudum dorsum asini duo pariter non sedebunt, nec super tegmine plaustri.

CX. Si asino sedens venerit aliquis, excepta infirmitate, desiliet ante fores monasterii, et sic asinum praecedens, funiculo ducet ad manum.

CXI. Ad tabernulas [Al. officinas] diversarum artium soli pergent Praepositi, ut accipiant quod necessarium est.

CXII. Ipsi [Al. ipse] quoque ante meridiem, quando fratres ad vescendum vocantur, ire non poterunt, nisi forte quaevis incumbat necessitas, et consilio Patris monasterii mittet hebdomadarius, ut deferat quod necesse est. Et omnino absque jussione majoris in alteram cellam nullus audebit introire.

CXIII. Commendatum etiam aliquid a germano [0076B] fratre nullus accipiet.



CXIV. Nihil in cella sua absque Praepositi jussione quispiam condet, nec poma quidem vilissima, et caetera hujusmodi.

CXV. Si Praepositus domus alterius quoquam profectus fuerit, alius Praepositus dux erit ejusdem gentis, et tribus geret curam proficiscentis, et ejus utetur potestatibus, ac sollicite omnia faciet: doctrinamque duorum jejuniorum ita dividet, ut unam in sua domo, alteram in proficiscentis exerceat.

CXVI. Quando farinam conspergunt aqua, et massam subigunt, nemo loquatur alteri. Mane quoque quando tabulis ad furnum vel ad clibanos deportant panes, simile habebunt silentium, et tantum de Psalmis et de Scripturis aliquid decantabunt [Al. meditabuntur], [0076C] donec opus impleatur. Si quid necessarium habuerint, non loquentur, sed signum dabunt his qui possunt afferre, quibus indigent.

CXVII. Quando ad miscendam farinam vocati fuerint, nullus resideat in loco panes coquentium; exceptis his qui coctioni sufficient, et quibus jussum est, nemo residebit.

CXVIII. In navibus quoque similis disciplina est. Nemo autem a terra solvet funiculum absque jussione Patris, ne lembum quidem.

CXIX. In loco sentinae et interiore parte navis, caeteris fratribus super transtra et tabulata quiescentibus, nullus dormiat, et saeculares homines dormire secum in navi nemo patietur. Vasa infirmiora cum caeteris eis non navigabunt; nisi forte Pater monasterii [0076D] praeceperit [Al. praecepit].

CXX. Nullus in domo sua audebit focum facere, nisi in commune omnibus succendatur.

CXXI. Qui una oratione de sex orationibus vespertinis tardius venerit, vel qui mussitaverit, et locutus fuerit ad alterum vel subriserit in reliquis orationibus, constituto ordine aget poenitentiam.

CXXII. Quando domi sedebunt, non eis liceat loqui [0077A] aliquid saeculare; sed si quid Praepositus de Scripturis docuerit, vicissim inter se ruminent, et referant quae quis audierit, vel quae memoriter teneant.

71 CXXIII. Nemo quidquam operis faciet, nec scyphos plenos aqua circumferet, nec funiculum quidem torquebit, nisi Praepositus jusserit.

CXXIV. Nemo juncos infusos in aqua sibi tollet ad operandum, nisi magister hebdomadis ei dederit.

CXXV. Qui vas fictile fregerit , et juncos tertio infuderit, aget poenitentiam vespere in sex orationibus.

CXXVI. Post sex orationes quando ad dormiendum omnes separantur, nulli licebit, excepta causa necessitatis, egredi cubiculum suum.

[0077B] CXXVII. Si frater dormierit, omnis eum fraternitas prosequatur. Nemo permaneat absque majoris imperio, nec psallat nisi ei jussum fuerit: nec post alterum psalmum jungat alterum sine Praepositi voluntate.

CXXVIII. Duo simul tempore luctus non psallent, nec pallio circumdabuntur lino [Forte lineo]. Nec quisquam erit qui psallenti non respondeat, sed jungetur et gradu, et voce consona.

CXXIX. Qui est infirmus, in funere habebit ministrum qui eum sustentet, et omnino ad quemcumque locum missi fuerint fratres, de hebdomadariis habebunt eos qui aegrotantibus serviant, si forte in itinere vel in agro languor obrepserit.

CXXX. Nemo ante Praepositum et ducem suum [0077C] ambulet: nullus remaneat ab ordine suo.

CXXXI. Si quis aliquid perdiderit, ante altare publice corripietur. Si vero de propriis vesticulis fuerit quod perditum est, tribus hebdomadis non accipiet; et in quarta acta poenitentia dabitur ei quod amiserit.

CXXXII. Qui invenerit aliquid, per tres dies ante collectam fratrum suspendet, [Forte ut] et tollat qui cognoverit.

CXXXIII. Cunctis increpationibus atque doctrinis, quarum scripta est et constituta, correptio Praepositi [0078A] sufficiet, et quid autem novi fuerit in delicto: referet ad principem monasterii.

72 CXXXIV. Lotum in domo nullus faciat absque eo; et omne quod novum est illius sententia disponetur.

CXXXV. Omnis correptio ita fiat, ut distincti sint qui corripiuntur; stentque in majori collecta, et in vescendi loco.

CXXXVI. Qui absque commonitione fratrum recesserit, et postea acta poenitentia venerit, non erit in ordine suo absque majoris imperio.

CXXXVII. Praepositus domus et dispensator si una nocte absque fratribus dormierit: et postea acta poenitudine ad conventum venerit fratrum, non ei permittetur, ut introeat domum, aut stet in ordine [0078B] suo absque majoris imperio.

CXXXVIII. Omne quod in conventu fratrum audierunt disputatum, necessitate cogentur, ut inter se replicent, jejuniorum maxime tempore, quando a suis docentur Praepositis.

CXXXIX. Qui rudis monasterium fuerit ingressus, docebitur prius quae debeat observare: et cum doctus ad universa consenserit, dabunt ei viginti Psalmos et duas Epistolas Apostoli, aut alterius Scripturae partem. Et si litteras ignoraverit, hora prima, et tertia, et sexta vadet ad eum qui docere potest, et qui ei fuerit delegatus, et stabit ante illum, et discet studiosissime, cum omni gratiarum actione.

CXL. Postea vero scribentur ei elementa, syllabae, verba, ac nomina; et etiam nolens legere compelletur, [0078C] et omnino nullus erit in monasterio, qui non discat litteras, et de Scripturis aliquid teneat: qui minimum usque ad novum Testamentum et Psalterium.

CXLI. Ad collectam, et ad psallendum et orandum nullus sibi [d [0078D] Iidem, nemo sibi occasiones inveniat.] occupationes inveniat, quibus se dicat occupatum, quasi ire non possit.

CXLII. Et si in navi fuerit, et in monasterio, et in agro, et in itinere, et in quolibet ministerio, orandi et psallendi tempora non praetermittat.

 

Questo è l’inizio dei precetti:

l. Chi viene per la prima volta nella sinassi dei santi sia fatto entrare dal portinaio dalla porta del monastero rispettando l’ordine e sia fatto sedere nell’assemblea dei fratelli. Non gli sarà concesso di cambiare il posto e l’ordine che occupa finché l’oikiakós, cioè il preposito della sua casa, non lo conduca al posto che gli spetta.

2. Sieda poi con ogni compostezza e modestia, tirando sotto di sé la parte inferiore della pelle di capra che pende a lato della spalla e stringendo con cura la veste, cioè la tunica di lino senza maniche chiamata lebitonarium in modo che gli copra le ginocchia.

3. E non appena sente il suono della tromba che chiama alla sinassi immediatamente esca dalla sua cella meditando qualche passo della Scrittura fino alla porta del luogo di riunione.

4. E quando comincerà a camminare nel luogo della sinassi per raggiungere il posto dove deve sedersi e stare, non calpesterà i giunchi immersi nell’acqua che vengono preparati per intrecciare le corde, perché non accada che il monastero debba subire anche il minimo danno per la negligenza di qualcuno.

5. La notte poi, quando suona il segnale, non restare accanto al fuoco acceso, secondo l’uso, per scaldarsi e scacciare il freddo. E durante la sinassi non startene seduto ozioso, ma con mano agile prepara le funicelle per l’ordito delle stuoie, tranne che in caso di malattia; allora è concesso riposarsi.

6. Quando chi sta al primo posto batte un colpo con la mano e recita a memoria qualche passo della Scrittura per terminare la preghiera, nessuno tardi ad alzarsi, ma tutti si alzino insieme.

7. Nessuno guardi un altro mentre intreccia una corda o prega, ma tenga gli occhi fissi sul suo lavoro e vi stia attento.

8. Questi sono i precetti di vita tramandatici dagli anziani.

Se durante la salmodia, la preghiera o la lettura qualcuno parla o ride, sleghi subito la cintura e resti in piedi davanti all’altare a capo chino con le braccia abbassate verso terra. Sia rimproverato dal padre del monastero. Rifaccia la stessa cosa davanti ai fratelli, quando si riuniscono per il pasto.

9. Quando squilla il suono della tromba per la sinassi, chi di giorno arriverà dopo la prima preghiera verrà rimproverato come nel caso precedente e resterà in piedi nel refettorio.

10. Di notte invece, poiché si concede un po’ di più alla fragilità del corpo, verrà rimproverato allo stesso modo, nella sinassi e in refettorio, chi arriverà dopo la terza preghiera.

11. Quando i fratelli pregano nella sinassi, nessuno esca senza l’ordine dei superiori, né senza aver chiesto ed ottenuto il permesso di uscire per i bisogni naturali.

12. Nessuno distribuisca i giunchi per intrecciare le corde, se non chi ne ha ricevuto l’incarico per quella settimana. Se questi ne è impossibilitato per un giusto motivo, si aspetterà l’ordine del superiore.

13. Come ebdomadarii di una casa, non si scelgano quelli che stanno sull’ambone e che nella sinassi di tutti (i fratelli) recitano qualche passo della Scrittura, ma tutti, secondo l’ordine con cui si siedono e si alzano, ripetano a memoria ciò che sarà loro ordinato.

14. Se uno di essi dimentica qualcosa ed esita nel recitare, riceva la correzione che meritano la negligenza e la dimenticanza .

15. La domenica o al momento dell’Eucarestia non manchi nessun ebdomadario, ma sieda sullo scanno e risponda al fratello che recita i salmi. Questo vale almeno per coloro che appartengono alla casa che svolge il servizio di settimana maggiore . C’è infatti anche il servizio di settimana minore che è compiuto da un numero più esiguo di fratelli. Se c’è bisogno di un numero maggiore di fratelli, il preposito della casa che provvede al servizio per quella settimana, chiamerà altri fratelli della stessa tribù. E senza il suo ordine nessuno di un’altra casa di quella stessa tribù verrà a recitare i salmi; sarà inoltre rigorosamente vietato nella settimana (di servizio) di una casa, venire da un’altra casa, a meno che uno non appartenga alla stessa tribù. Si chiama tribù un insieme di tre o quattro case secondo il numero di quelli che vivono nel monastero; noi le potremmo chiamare famiglie o popoli di una stessa razza.

16. La domenica e nella sinassi in cui si deve celebrare l’Eucarestia nessuno potrà recitare i salmi, eccetto il preposito della casa e gli anziani del monastero che hanno una qualche autorità.

17. Quando un superiore recita i salmi, cioè legge il salterio se uno è assente, si sottoponga subito, davanti all’altare, alla regola della penitenza e della correzione.

18. Chi, senza ordine del superiore, si allontana dalla sinassi in cui si celebra l’Eucarestia sia immediatamente ripreso.

19. Al mattino, in ogni casa, terminate le preghiere, i fratelli non ritornino subito nelle loro celle , ma discutano tra di loro quello che hanno sentito trattare dai prepositi e così entrino nelle loro celle.

20. La catechesi sarà tenuta dai prepositi tre volte alla settimana; durante questa catechesi i fratelli, sia che stiano seduti sia che stiano in piedi, non cambieranno il posto loro assegnato secondo l’ordine delle case e delle singole persone.

21. Se uno quand’è seduto sonnecchia mentre il preposito della casa o il padre del monastero tengono la catechesi, subito sia costretto ad alzarsi e resti in piedi finché non gli venga ordinato di sedersi.

22. Quando sarà dato il segnale di riunirsi per ascoltare i precetti dei superiori, nessuno resti dov’è, né si accenda il fuoco prima che sia finita la catechesi.

Chi trascura uno di questi precetti sia sottoposto alla correzione detta sopra.

23. L’ebdomadario , senza l’ordine del padre del monastero, non potrà dare a nessuno le funicelle o qualsiasi altro oggetto e, senza suo ordine, non potrà neppure dare il segnale perché (i fratelli) si radunino per la sinassi di giorno, né per quella delle sei preghiere della sera

24. Dopo la preghiera del mattino, l’ebdomadario cui sarà stato assegnato questo compito chiederà al padre del monastero quello che ritiene necessario riguardo alle singole cose e quando debbano uscire a lavorare nei campi e, secondo l’ordine che avrà ricevuto, passi di casa in casa e si informi di che cosa ciascuno ha bisogno.

25. Se chiedono un codice da leggere, lo abbiano ma, finita la settimana, lo rimettano al suo posto per quelli che succedono loro nell’incarico.

26. Se si intrecceranno le stuoie, la sera l’incaricato chiederà ai prepositi di ogni casa la quantità di giunchi necessari per ciascuna casa e così metterà a bagno i giunchi e al mattino li distribuirà a ciascuno in ordine. Se poi al mattino vedrà che sono necessari ancora altri giunchi, li metterà a bagno e li trasporterà nelle singole case, finché non suoni il segnale per il pasto.

27. Il preposito della casa che termina il servizio settimanale e colui che subentra nell’incarico la settimana seguente come pure il padre del monastero avranno cura di vedere che cosa è stato tralasciato o trascurato nel lavoro. Faranno scuotere le stuoie che si è soliti stendere sul pavimento nella sinassi, conteranno le corde intrecciate per ogni settimana e ne scriveranno il risultato su tavolette che conserveranno fino al momento della riunione annuale, durante la quale si deve render conto e vengono perdonati i peccati a tutti.

28. Al termine della sinassi ciascuno, quando esce per recarsi nella propria cella o al refettorio, mediterà qualche passo delle Scritture. Nessuno terrà il capo coperto durante la meditazione.

29. Poi, giunti al refettorio, siederanno in ordine nei posti fissati e si copriranno la testa.

30. E subito, se ti viene ordinato da un superiore di passare da una tavola a un’altra, ci devi andare senza contraddirlo in nulla. E non osare servirti a tavola prima del preposito alla tua casa e non guardare gli altri mentre mangiano.

31. Ogni preposito insegnerà nella sua casa in che modo debbano mangiare con buon ordine e in pace. E se qualcuno parla o ride durante il pasto, farà penitenza e sarà ripreso subito sul posto stesso; starà in piedi finché non si alzi un altro di quelli che stanno mangiando.

32. Se uno verrà a mangiare in ritardo a meno che sia stato trattenuto da un ordine di un superiore, farà la stessa penitenza oppure ritornerà nella sua casa a digiuno.

33. Se a tavola occorre qualcosa, nessuno oserà parlare ma avviserà quelli che servono battendo un colpo.

34. Se ti allontani da tavola, nel ritornare non parlare prima di giungere al tuo posto.

35. Quelli che servono non mangino nient’altro se non quello che è stato preparato per tutti i fratelli e non osino prepararsi cibi diversi.

36. Chi dà il segnale per riunire i fratelli per il pasto, mentre dà il segnale, mediti.

37. Chi distribuisce i dolci alla porta del refettorio ai fratelli che stanno uscendo, mentre li distribuisce, mediti qualche passo della Scrittura.

38. E chi riceve ciò che vien dato non lo metta nella cocolla, ma nella melote e non assaggerà ciò che ha ricevuto prima di essere arrivato alla casa. Quello poi che distribuisce agli altri riceverà la propria parte dal preposito e lo stesso faranno anche gli altri che prestano servizio: ricevano da un altro e non reclamino nulla a proprio arbitrio.

Ciò che avranno ricevuto basterà loro per tre giorni. Se ad uno avanza qualche cosa, lo riporterà al preposito della casa e questi lo riporrà nella dispensa perché sia unito alle altre provviste e offerto a tutti i fratelli.

39. Nessuno darà a uno più di quanto avrà ricevuto un altro.

40. Se sopraggiunge una malattia, il preposito della casa si rivolgerà a quelli che servono i malati e da questi riceverà il necessario.

41. Se starà male proprio uno di quelli che servono i malati, (questi) non avrà il permesso di entrare in cucina o in dispensa per prendersi qualcosa, ma saranno gli altri infermieri a dargli ciò che a loro avviso gli occorre. Non gli sarà permesso di cucinare per sé ciò che vuole, ma i prepositi delle case riceveranno dagli altri infermieri ciò che riterranno necessario.

42. Nessuno entri nell’infermeria se non è malato. Chi si ammala sarà portato dal preposito nel refettorio dei malati. Se avrà bisogno di un mantello, di una tunica o di qualunque altra cosa per coprirsi o mangiare, il preposito stesso le riceverà dagli infermieri e le consegnerà al malato.

43. Il malato non potrà entrare nel refettorio e mangiare ciò che vuole se non sarà accompagnato a mangiare da chi a questo è stato preposto. Non gli sarà permesso di portare nella sua cella ciò che ha ricevuto in infermeria, neppure un frutto.

44. Quelli che preparano il cibo lo serviranno essi stessi a turno a quelli che mangiano.

45. Nessuno tocchi vino o brodo tranne che nell’infermeria.

46. Se uno di quelli inviati all’esterno si ammala per strada o in barca e ha necessità o desiderio di mangiare brodo di pesce o altre cose che abitualmente (non) si mangiano nel monastero, non mangerà con gli altri fratelli ma gli infermieri gliene daranno in disparte con ogni abbondanza perché il fratello malato non sia contristato in nulla.

47. Nessuno osi visitare un malato senza il permesso del superiore. E neppure un suo parente o un fratello potranno servirlo senza averne ricevuto ordine dal preposito della casa.

48. Se uno trasgredisce o trascura uno di questi precetti sarà corretto con il solito rimprovero.

49. Se uno si presenta alla porta del monastero desiderando rinunciare al mondo ed essere aggregato al numero dei fratelli, non sarà libero di entrarvi, ma prima di tutto verrà informato il padre del monastero. Resterà fuori davanti alla porta per pochi giorni; gli si insegnerà la preghiera del Signore e quanti salmi riuscirà a imparare ed egli darà diligentemente prova di sé: (si esamini) se per caso ha fatto qualcosa di male ed è fuggito all’istante, preso da paura, oppure se è in potere di altri, e ancora se è in grado di rinunciare ai suoi genitori e disprezzare i propri beni. Se lo vedono pronto a tutto, allora gli verranno insegnate anche le altre norme del monastero: quello che deve fare, chi deve servire sia nella sinassi di tutti i fratelli sia nella casa a cui deve essere assegnato, sia al suo posto in refettorio, cosicché, ammaestrato e trovato perfetto in ogni opera buona (cf. 2Tm 3,16), sia unito ai fratelli. Lo spoglieranno allora dagli abiti secolari e lo vestiranno con l’abito dei monaci; sarà poi affidato al portinaio perché al momento della preghiera lo conduca davanti a tutti i fratelli ed egli sederà nel posto assegnatogli. Le vesti che aveva portato con sé le riceveranno quelli che sono preposti a tale incarico e verranno portate nel guardaroba; saranno a disposizione del padre del monastero.

50. Nessuno di quelli che vivono in monastero abbia il permesso di invitare qualcuno a mangiare, ma lo manderà alla porta della foresteria perché sia accolto da quelli che sono preposti a tale incarico .

51. Quando arrivano delle persone alla porta del monastero, se si tratta di chierici o monaci saranno accolti con maggior onore; si laveranno loro i piedi secondo il precetto dell’evangelo (cf. Gv 13,14), li si condurrà alla foresteria e si offrirà loro tutto ciò che si addice agli usi dei monaci. Se al momento della preghiera e della sinassi vorranno venire alla riunione dei fratelli e professano la stessa fede, il portinaio o l’incaricato della foresteria avvertirà il padre del monastero e verranno così accompagnati alla preghiera.

52. Se vengono alla porta dei laici, dei poveri o vasi più fragili (1Pt 3,7), cioè delle donne, li si accoglierà in luoghi differenti secondo l’ordine del preposito e secondo il sesso. Le donne soprattutto le tratteranno con maggior rispetto e attenzione e con ogni timor di Dio; daranno loro un’abitazione completamente separata da quella degli uomini per non dar adito a calunnie. Anche se arrivano verso sera, sarebbe cosa iniqua mandarle via; le accoglieranno invece in un luogo separato e chiuso, come abbiamo detto, in buon ordine e con ogni precauzione affinché il gregge dei fratelli possa attendere liberamente al proprio lavoro e non si dia motivo di mormorazione a nessuno.

53. Se qualcuno si presenta alla porta del monastero dicendo di voler vedere un suo fratello o un parente, il portinaio avvertirà il padre del monastero e questi manderà a chiamare il preposito della casa, gli chiederà se costui è nella sua casa e, con il suo permesso, (il fratello) riceverà un compagno sicuro per uscire e sarà così inviato a vedere il fratello o il parente. Se per caso gli saranno stati portati dei cibi che in monastero è lecito mangiare, non li potrà ricevere lui stesso, ma chiamerà il portinaio; questi riceverà quanto è stato portato. Se si tratta di cibi che si mangiano con il pane, quello cui sono stati portati non prenderà niente, ma saranno portati tutti all’infermeria. Se invece si tratta di dolciumi o di frutta, il portinaio gliene darà quanti ne può mangiare e il resto lo porterà all’infermeria. Egli stesso non potrà assaggiare nulla di ciò che viene portato, ma offrirà a chi ha portato (queste cose) un po’ di cavoli, che sono un genere di erbe più vili, o dei pani o un po’ di verdura. Quanto ai cibi di cui abbiamo detto, portati dai genitori o dai parenti e che si devono mangiare con il pane, quello cui sono stati portati sarà accompagnato all’infermeria dal preposito della sua casa e là ne potrà mangiare una sola volta. Il rimanente poi rimarrà a disposizione di chi ha cura dei malati, il quale però non potrà mangiarne.

54. Se manderanno a dire che uno dei parenti o dei familiari di quelli che vivono in monastero è malato, il portinaio avvertirà innanzitutto il padre del monastero; questi farà venire il preposito della casa e lo interrogherà. Sceglieranno un uomo di fede provata e obbediente e lo manderanno a visitare il malato con il fratello. Quest’ultimo riceverà una provvista di cibo per il viaggio nella misura stabilita dal preposito della casa. Se vi sarà necessità di rimanere e di mangiare nella casa paterna o presso i parenti, non lo faccia assolutamente, ma si fermerà piuttosto in una chiesa o in un monastero della stessa fede. E se i parenti o i familiari prepareranno e offriranno loro dei cibi, non li accetteranno assolutamente e non mangeranno se non ciò che mangiano abitualmente in monastero. Non assaggeranno brodo, non berranno vino, né prenderanno qualcos’altro che non sono soliti mangiare. Se riceveranno qualcosa dai genitori mangeranno solo ciò che è necessario durante il viaggio; quello che avanza lo consegneranno al preposito della loro casa, che lo porterà all’infermeria.

55. Se muore un parente o un familiare di qualcuno, questi non potrà assistere al funerale senza un ordine del padre del monastero.

56. Nessuno sia inviato da solo all’esterno per qualche affare, senza che un altro lo accompagni.

57. Quando poi saranno ritornati in monastero, se davanti alla porta vedranno qualcuno che chiede di vedere un parente che vive nel monastero, non avranno l’ardire di andare da lui, di riferirglielo o di chiamarlo. E in monastero non potranno raccontare assolutamente nulla di quanto hanno fatto o udito fuori.

58. Se verrà dato il segnale di uscire per il lavoro, il preposito della casa li precederà e nessuno resterà in monastero, se non chi ne ha ricevuto l’ordine dal padre. Quelli, che escono non chiederanno dove stanno andando.

59. E quando si riuniranno insieme tutte le case, il preposito della prima casa starà davanti a tutti e procederanno secondo l’ordine delle case e dei singoli. Non parleranno l’uno con l’altro, ma ciascuno mediterà qualche passo delle Scritture. Se per caso qualcuno li incontrerà e vorrà parlare con uno di loro, il portinaio del monastero incaricato di questo compito gli andrà incontro e gli risponderà; ci si servirà di lui come intermediario. Se il portinaio non sarà presente, il preposito della casa o un altro che ne avrà ricevuto l’ordine risponderà a quelli che incontreranno.

60. Mentre lavorano, non diranno nulla di mondano, ma mediteranno cose sante o per lo meno resteranno in silenzio .

61. Nessuno per andare a lavorare prenderà con sé il mantello di lino, a meno che non glielo abbia permesso il superiore. E di questo mantello, nessuno ne farà uso per muoversi all’interno del monastero dopo la sinassi.

62. Durante il lavoro nessuno si siederà senza l’ordine del superiore.

63. Se quelli che guidano i fratelli per la strada avranno bisogno di inviare qualcuno, non potranno farlo senza l’ordine del preposito. Se poi quello stesso che guida i fratelli sarà costretto ad andare da qualche parte, affiderà il suo incarico a colui che nell’ordine viene dopo di lui.

64. Se i fratelli inviati all’esterno o che si trovano fuorí, dovranno mangiare fuori dal monastero, l’ebdomadario che li segue darà loro cibi che non richiedono cottura ed egli stesso distribuirà l’acqua secondo gli usi del monastero. Nessuno potrà alzarsi per attingere l’acqua o per bere.

65. Quando ritorneranno in monastero, nessuno resterà fuori dalla fila. Ritornati nelle loro case, consegneranno gli attrezzi che hanno adoperato per il lavoro e i sandali a chi è secondo dopo il preposito della casa e questi la sera li porterà in una cella apposita e ve li rinchiuderà.

66. Terminata la settimana, tutti gli attrezzi saranno riportati in un’unica casa affinché quelli che subentrano nel turno settimanale sappiano che cosa distribuire ad ogni casa.

67. Nessuno laverà la tunica e altri capi dell’abito monastico se non di domenica, tranne gli addetti alle barche e ai forni.

68. Non vadano a lavare senza che sia stato dato un segnale a tutti; seguiranno il loro preposito e laveranno in silenzio e in buon ordine.

69. Nessuno laverà con le vesti rimboccate più di quanto è stabilito e dopo aver lavato, ritorneranno tutti insieme. Se qualcuno è rimasto (in monastero) o era assente quando i fratelli sono andati a lavare, avvertirà il suo preposito che manderà con lui un altro e così, lavata la veste, ritornerà a casa.

70. La sera prenderanno le tuniche asciutte e le consegneranno al secondo cioè a chi viene dopo il preposito e questi le riporrà nel guardaroba. Se non sono asciutte, il giorno seguente saranno stese al sole finché non si asciughino; non le si lascerà però esposte al calore del sole oltre l’ora terza. Dopo averle raccolte, le si strofini delicatamente per ammorbidirle. E non le terranno con sé, ma ciascuno le consegnerà perché siano riposte nel guardaroba fino al sabato.

71. Nessuno prenderà verdura dall’orto, se non l’avrà ricevuta dall’ortolano.

72. Nessuno prenda di propria iniziativa le foglie di palma con cui si intrecciano le ceste, eccetto colui che ha incarico delle palme.

73. Nessuno osi mangiare dell’uva o delle spighe non ancora mature, a motivo del buon ordine. E in generale di tutto quello che si trova nei campi o nei frutteti, nessuno ne mangi per conto suo prima che i frutti siano distribuiti parimenti a tutti i fratelli.

74. Chi prepara il cibo non ne assaggerà prima che i fratelli abbiano mangiato.

75. Chi ha l’incarico delle palme non ne mangerà i frutti prima che ne abbiano mangiato i fratelli.

76. Se riceveranno l’ordine di raccogliere i frutti delle palme, chi è preposto a quelli che fanno la raccolta darà a ciascuno alcuni frutti da mangiare sul posto stesso e, quando saranno giunti in monastero, riceveranno la loro parte con gli altri fratelli.

77. Se poi trovano dei frutti caduti sotto gli alberi, non oseranno mangiarne e quelli trovati per via li deporranno ai piedi degli alberi. E anche quello che distribuisce i frutti agli altri che fanno la raccolta non potrà mangiare, ma li porterà all’economo che gli darà la sua parte quando li distribuirà agli altri fratelli.

78. Nessuno si terrà qualcosa da mangiare nella sua cella, tranne quanto ha ricevuto dall’economo.

79. Circa i piccoli pani, poi, che vengono dati ai prepositi delle case perché li distribuiscano a quanti non vogliono mangiare insieme agli altri perché dediti a più rigorosa astinenza, si dovrà vigilare che non siano dati a nessuno per favoritismo, nemmeno a chi parte per un viaggio. E non li si metterà davanti a tutti, ma quando vogliono mangiare li si distribuirà nelle celle con ordine e con essi non si mangi nient’altro se non del sale.

80. Nessuno avrà il permesso di cuocere i cibi se non in monastero, in cucina. E se vanno fuori, cioè nei campi a lavorare, ricevano dei legumi conditi con sale e aceto e preparati durante l’estate perché servano per un lungo tempo.

81. Nessuno, nella sua casa e nella sua cella, abbia altre cose all’infuori di quanto è previsto per tutti dalla regola del monastero: né una tunica di lana, né un mantello, né una pelle più soffice di agnello non ancora tosato, né monete, né un cuscino per la testa, né altro genere di oggetti, tranne ciò che viene distribuito dal padre del monastero ai prepositi delle case, cioè i loro indumenti: due tuniche di cui una già usata, uno scapolare abbastanza lungo per avvolgere il collo e le spalle, una pelle di capra che pende da un lato sulla spalla, i sandali, due cocolle, una cintura e un bastone. Qualunque cosa troverai oltre a questo, la porterai via senza (permettere) obiezioni.

82. Nessuno abbia per conto suo una piccola pinza per togliere dai piedi le spine, se per caso ne ha calpestate, eccetto il preposito della casa e il suo secondo. Essa sarà appesa dove si ripongono i codici.

83. Se uno viene trasferito da una casa a un’altra, non potrà portare nient’altro se non quanto abbiamo detto sopra.

84. Nessuno abbia il permesso di uscire nei campi o di girare per il monastero o di uscire fuori dalle mura del monastero, senza aver chiesto e ottenuto il permesso del preposito della sua casa.

85. Bisogna fare attenzione che nessuno riporti parole da una casa a un’altra o da un monastero a un altro o dal monastero ai campi o dai campi in monastero.

86. Se uno ha viaggiato per strada o su una barca oppure ha svolto un incarico fuori dal monastero, non parli in monastero di ciò che là ha visto fare.

87. Nessuno dorma se non sul sedile che gli è stato assegnato sia in cella che sulle terrazze, dove si riposa la notte per evitare la calura, sia nei campi.

88. E quando andrà a dormire non parlerà con altri. Dopo essersi addormentato, se si sveglia durante la notte e prova sete, se è un giorno di digiuno non oserà bere. Oltre alla stuoia, cioè al tappeto, non stenda assolutamente nient’altro sopra il sedile.

89. Non è permesso entrare nella cella di un altro senza aver prima bussato alla porta.

90. Non andranno a mangiare senza essere stati chiamati dal segnale comune. E non gireranno per il monastero prima che sia stato dato il segnale.

91. Nessuno girerà per il monastero, né vada alla sinassi o al refettorio, senza la cocolla e la pelle di capra.

92. La sera, dopo il lavoro, non si potrà andare a ungersi ed ammorbidirsi le mani con l’olio senza essere accompagnati da un altro. E nessuno ungerà tutto il corpo salvo in caso di malattia, né si laverà o farà il bagno, se il male non è grave.

93. Nessuno potrà lavare o ungere un altro senza averne ricevuto l’ordine.

94. Nessuno parlerà ad un altro nell’oscurità.

95. Nessuno dorma sulla stuoia con un altro. Nessuno tenga la mano di un altro, ma sia in piedi, sia in cammino o seduti ci sarà sempre la distanza di un cubito tra l’uno e l’altro

96. Nessuno potrà estrarre una spina dal piede di un altro, eccetto il preposito della casa, il suo secondo e un altro che ne avrà ricevuto l’incarico.

97. Nessuno si taglierà i capelli senza il permesso del superiore.

98. Né oserà scambiare con un altro quanto ha ricevuto dal preposito, né accetterà una cosa migliore per dare via la meno buona o viceversa non darà la migliore per riceverne una meno buona. Per quanto riguarda il vestiario e l’abito, nessuno si procurerà per ricercatezza qualcosa di nuovo rispetto agli altri.

99. Tutte le pelli saranno legate e penderanno dalle spalle. Ogni cocolla porterà i contrassegni del monastero e della casa.

100. Nessuno lasci il codice sciolto quando si reca alla sinassi o in refettorio.

101. I codici che la sera vengono riposti nella nicchia, cioè nella cavità del muro, saranno sotto la responsabilità del secondo che li conterà e li rinchiuderà secondo l’uso.

102. Nessuno si rechi alla sinassi o a mangiare con i sandali ai piedi o con il mantello di lino, sia all’interno del monastero che nei campi.

103. Chi lascia le sue vesti esposte al sole dopo mezzogiorno, quando i fratelli si radunano per il pranzo, sarà rimproverato per la sua negligenza.

E se per disprezzo avrà trascurato una delle cose dette sopra sarà sottoposto alla medesima correzione

104. Nessuno oserà portare sandali o tutto ciò che si deve ungere o accomodare, eccetto colui che è delegato a questo compito e il preposito della casa.

105. Se un fratello si è fatto male o è ferito e tuttavia non si mette a letto ma cammina, pur essendo malato, se ha bisogno di qualcosa, di una veste, di un mantello o di altri oggetti, il preposito della sua casa andrà da quelli cui sono affidate le vesti dei fratelli e riceverà (il necessario). Quando (il fratello) sarà guarito, restituirà senza indugio (ciò che ha ricevuto).

106. Nessuno riceva qualcosa da un altro senza ordine del preposito.

107. Nessuno dorma in una cella chiusa a chiave, né avrà una cella che si possa chiudere a chiave, a meno che il padre del monastero gliene abbia dato il permesso per ragioni di età o di malattia.

108. Nessuno andrà nei campi senza essere stato mandato, eccetto quelli che hanno la cura delle pecore, dei buoi o quelli che lavorano la terra.

109. Non siederanno in due sopra un asino senza sella, né sopra il timone di un carro.

110. Se uno arriva in monastero cavalcando un asino, scenderà davanti alle porte del monastero, a meno che non sia malato, e camminando così davanti all’asino lo guiderà tenendo in mano le briglie.

111. Ai diversi laboratori si recheranno solo i prepositi per ricevere il necessario. E anch’essi non potranno andarci prima di mezzogiorno, quando i fratelli si riuniscono per mangiare, a meno che ve ne sia necessità urgente; per decisione del padre del monastero verrà mandato allora un ebdomadario a prendere ciò che occorre.

112. E senza l’ordine del superiore assolutamente nessuno avrà l’ardire di entrare in un’altra cella.

113. Nessuno riceverà qualcosa in prestito, fosse pure da un fratello secondo la carne.

114. Senza il permesso del preposito, nessuno mangerà nella sua cella, neppure un semplice frutto o altri cibi del genere.

115. Se il preposito di una casa se ne va da qualche parte, un altro preposito che appartenga però alla stessa famiglia e alla stessa tribù, assumerà l’incarico di quello che parte, eserciterà la sua funzione e attenderà ad ogni cosa con cura; quanto alle catechesi, che si fanno nei due giorni di digiuno, le dividerà così: ne farà una nella sua casa, l’altra nella casa di quello che parte.

116. Si deve parlare anche dei fornai. Quando versano l’acqua sulla farina e fanno la pasta, nessuno parli a un altro. Anche al mattino, quando portano i pani sulle assi al

forno o alla panetteria osserveranno ugualmente il silenzio, canteranno soltanto dei salmi o dei passi delle Scritture finché non avranno terminato il lavoro. Se avranno bisogno di qualcosa, non parleranno ma faranno un segno a quelli che possono portare loro ciò di cui hanno bisogno.

117. Quando saranno chiamati a impastare la farina, nessuno resterà nel locale dove si cuociono i pani; non si fermerà nessuno, se non quanti bastano per cuocerli e ne hanno ricevuto l’ordine.

118. Anche per le barche vale la stessa norma. Senza l’ordine del padre, nessuno sciolga l’ormeggio dalla riva, neppure se si tratta di una barchetta. Nessuno dorma nella sentina né dentro la barca, mentre gli altri fratelli si riposano sui banchi dei rematori e sul tavolato. E nessuno permetterà che dei laici dormano con loro sulla barca.

119. Le donne non viaggeranno con loro, a meno che non ne abbia dato ordine il padre del monastero.

120. Nessuno oserà accendere il fuoco nella sua casa, se non viene acceso in comune per tutti.

121. Chi arriva in ritardo dopo la prima delle sei preghiere della sera o chi chiacchiera o parla con un altro o ride, farà penitenza secondo la forma stabilita durante le restanti preghiere.

122. Quando saranno seduti in casa, non sia loro permesso proferire alcunché di mondano, ma se il preposito ha insegnato qualcosa delle Scritture, meditino e si ripetano l’un l’altro ciò che hanno ascoltato o che ricordano a memoria.

123. Nessuno farà un qualunque lavoro, né trasporterà vasi pieni di acqua, né intreccerà una fune, se non ne ha dato l’ordine il preposito.

124. Nessuno prenderà dei giunchi messi a macerare nell’acqua per lavorare, se non glieli ha dati l’incaricato di quella settimana.

125. Chi avrà rotto un vaso d’argilla o avrà bagnato tre volte i giunchi, farà penitenza la sera, durante le sei preghiere.

126. Dopo le sei preghiere, quando tutti si separano per andare a dormire, non sarà permesso a nessuno di uscire dalla sua cella salvo in caso di necessità.

127. Quando un fratello muore tutta la comunità l’accompagni. Nessuno resti (in monastero) senza l’ordine del superiore, nessuno reciti i salmi se non gli è stato ordinato, né aggiunga un altro salmo se non per volontà del preposito.

128. Durante la sepoltura, non reciteranno i salmi in due e non si copriranno con il mantello di lino e non vi sarà nessuno che si astenga dal rispondere a colui che recita i salmi, ma tutti procederanno insieme a un solo passo e ad una sola voce.

129. Chi è malato durante la sepoltura avrà un infermiere che lo sostenga. E in generale, dovunque i fratelli saranno mandati, avranno con loro alcuni ebdomadarii per servire i malati nel caso che qualche male li sorprenda in viaggio o nei campi.

130. Nessuno camminerà davanti al suo preposito e a chi lo guida

131. Nessuno resti fuori dal suo posto. Se uno avrà perso qualcosa, sarà ripreso pubblicamente davanti all’altare e se ciò che ha perso fa parte del suo vestiario, non lo riceverà per tre settimane; la quarta, dopo aver fatto penitenza, gli si darà ciò che aveva perduto.

132. Chi avrà trovato qualcosa l’appenderà per tre giorni davanti al luogo della sinassi dei fratelli, affinché chi la riconosce come sua la riprenda.

133. Per tutti i rimproveri e gli ammonimenti per i quali è prescritta e stabilita la correzione, basteranno i prepositi; nel caso poi di una nuova colpa che non è stata da noi prevista, si riferirà al padre del monastero.

134. Senza il suo permesso, nessuno prepari l’argilla nella casa. Ed ogni nuova cosa sarà regolata secondo il suo parere.

135. Ogni correzione avverrà in questo modo: quelli che vengono ripresi resteranno in piedi, senza cintura, nella sinassi maggiore e nel refettorio.

136. Chi si sarà allontanato dalla comunità dei fratelli e, dopo aver fatto penitenza, ritorna non riprenderà il suo posto senza un ordine del superiore.

137. Anche il preposito della casa e l’economo: se avrà dormito fuori una notte lontano dai fratelli e in seguito, fatta penitenza, ritornerà nella sinassi dei fratelli, non gli sarà permesso di entrare nella casa, né di restare al suo posto, senza l’ordine del superiore.

138. Dovranno assolutamente ripetere tra di loro tutto ciò che avranno udito trattare nella sinassi dei fratelli soprattutto nei giorni di digiuno quando vengono istruiti dai loro prepositi.

139. Al nuovo arrivato che entra in monastero verrà insegnato innanzitutto ciò che deve osservare e se, una volta istruito, avrà accettato ogni cosa, gli si daranno da imparare venti salmi o due lettere dell’Apostolo o un’altra parte della Scrittura. Se non saprà leggere, alle ore prima, terza e sesta, andrà da chi lo può istruire e che ne ha ricevuto l’incarico, starà dinanzi a lui e imparerà con la massima attenzione e con ogni gratitudine. In seguito gli si scriveranno l’alfabeto, le sillabe, i verbi e i nomi e, anche se non vuole, sarà costretto a leggere.

140. E non vi sarà assolutamente nessuno in monastero che non impari a leggere e non sappia a memoria qualcosa delle Scritture: come minimo, il Nuovo Testamento e il Salterio.

141. Nessuno cerchi pretesti per non andare alla sinassi, a recitare i salmi e a pregare.

142. E sia che ci si trovi su di una barca, nel monastero, nei campi o, in viaggio o impegnati in qualsiasi lavoro, non si tralasceranno i tempi fissati per pregare e recitare i salmi.

143. Parliamo anche del monastero delle vergini. Nessuno vada a visitarle a meno che non abbia là la madre, una sorella o una figlia, parenti o cugine o la madre dei suoi figli. Se vi sarà proprio necessità di vederle, perché prima di rinunciare al mondo ed entrare in monastero spettava loro l’eredità paterna o per qualche altra ragione manifesta, si manderà con loro un uomo anziano e di condotta provata; vedranno le vergini e ritorneranno insieme.

Nessuno vada da loro, tranne quelli di cui abbiamo detto sopra. Se costoro vogliono vederle, informeranno innanzitutto il padre del monastero ed egli li manderà dagli anziani che sono stati delegati per il servizio delle vergini. Questi verranno loro incontro e insieme vedranno quelle che devono incontrare, in buon ordine e con timor di Dio. E quando le vedranno, non parleranno loro di cose mondane.

144. Chiunque trasgredisce uno di questi comandamenti senza alcun indugio faccia pubblicamente penitenza per la sua negligenza e disprezzo, perché possa aver parte al Regno dei cieli.

 

 


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28 aprile 2015                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net